Cassazione Penale, Sentenza n. 25579/2023 del 14/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo 28/09/2015 - 14/12/2015 (custodia cautelare in carcere) e successiva misura degli arresti domiciliari fino al 05/06/2019. Crupi era stato sottoposto a fermo e poi a misura cautelare per reati connessi al traffico di stupefacenti (art. 74 e art. 73 d.P.R. 309/1990). In primo grado era stato condannato; in appello era stato assolto perché il fatto non sussisteva. Il giudice della riparazione ha rigettato la domanda ritenendo sussistente una colpa grave ostativa all'indennizzo, motivando con la esistenza di un rilevante flusso di denaro nazionale e verso l'Olanda (buste di contanti), l'anomalia del sistema di trasferimento del denaro e la mancata prova della corrispondenza tra denaro e acquisti florovivaistici, elementi che, pur se non integranti una condanna, avevano creato la falsa apparenza della configurabilità del reato e giustificato l'adozione e il mantenimento della misura cautelare. La Corte territoriale non ha dato rilievo alla scelta del ricorrente di avvalersi della facoltà di non rispondere, in quanto la norma è stata modificata e il silenzio non può costituire condotta ostativa al diritto alla riparazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione del Crupi. Ha confermato che il giudice della riparazione può svolgere una valutazione autonoma "ex ante" degli elementi probatori disponibili per accertare se la condotta del ricorrente abbia contribuito a creare la falsa apparenza di un illecito e che, nel caso concreto, la Corte territoriale ha legittimamente individuato elementi di colpa grave (flussi di denaro ingiustificati e sistema anomalo di trasferimento) che impediscono il riconoscimento dell'indennizzo. La Corte ha precisato inoltre che il silenzio dell'indagato all'interrogatorio non può essere valutato negativamente dopo la modifica dell'art. 314 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non sono state liquidate le spese del Ministero resistente.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma sostanziale relativa alle aggravanti/enti del traffico di stupefacenti, indicata per descrivere i reati contestati all'epoca; utilizzata per inquadrare il quadro tipologico dei reati che hanno portato alla misura cautelare
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma sostanziale sui delitti relativi alla droga, citata per i capi di imputazione (C, D, E) originari
art. 606 cod. proc. pen. lett. b) ed e)
art. 606 cod. proc. pen. lett. b) ed e)
Richiamato dal ricorrente come base formale dei motivi di cassazione relativi alla violazione di legge e al vizio di motivazione
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle esigenze di motivazione nel giudizio di riparazione; la sentenza verifica la congruità motivazionale del giudice territoriale nel valutare gli elementi ostativi
art. 314 cod. proc. pen., come novellato dall'art. 4, d.lgs. n. 188/2021
Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione. La Corte utilizza la versione novellata per affermare che il silenzio dell'indagato all'interrogatorio (facoltà difensiva ai sensi dell'art. 64, comma 3, lett. b)) non può essere considerato condotta ostativa al diritto alla riparazione
d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, art. 4
d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, art. 4 (modifica all'art. 314 c.p.p.)
La modifica normativa è stata ritenuta rilevante per escludere che il silenzio dell'indagato costituisca elemento ostativo alla riparazione
art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.
art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.
Prevede la facoltà difensiva di non rispondere; la Corte ha richiamato tale previsione per escludere effetti negativi del silenzio nel giudizio di riparazione
Massime di principio
- Il giudice della riparazione compie una valutazione autonoma ed "ex ante" degli elementi probatori disponibili per stabilire se la condotta dell'interessato abbia creato la falsa apparenza di un reato, indipendentemente dall'esito del processo penale di merito
- Il giudice della riparazione può utilizzare il materiale acquisito nel processo penale, purché non si ponga in contrasto con gli accertamenti definitivi del giudice di cognizione: non può affermare fatti che il giudice della cognizione ha ritenuto non provati
- La mera assoluzione o la mancata condanna non determina automaticamente il diritto alla riparazione; è necessario che non sussistano condotte del danneggiato che, con colpa grave o dolo, abbiano contribuito a creare l'apparenza del reato
- Dopo la modifica normativa (d.lgs. n. 188/2021), il silenzio dell'indagato all'interrogatorio non può essere valutato come comportamento ostativo al riconoscimento della riparazione
- Comportamenti che manifestino "eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di regole" (es. flussi di denaro ingiustificati, sistemi anomali di trasferimento finanziario, mancata documentazione probatoria che giustifichi operazioni sospette) possono configurare colpa grave e ostare al riconoscimento dell'indennizzo
- Nelle controversie sulla riparazione è essenziale una motivazione chiara e lineare che colleghi gli elementi probatori alla conclusione sulla colpa grave; la Corte di Cassazione sindaca la congruità e adeguatezza della motivazione, non la valutazione di merito in se stessa
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