Cassazione Penale, Sentenza n. 48352/2022 del 21/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per due capi: a) resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), contestata perché avrebbe scalciato e spintonato agenti intervenuti in pronto soccorso; b) dichiarazione di generalità false (art. 495 c.p.), contestata perché avrebbe dichiarato di chiamarsi "Gibal Lofti" anziché la reale grafia, con la difesa che invoca un errore materiale dovuto allo stato di agitazione/ebbrezza e documentazione (certificato di cittadinanza e attestato consolare) che attesterebbe la grafia "GUIBAL Lotfi". Inoltre ricorre avverso l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis e art. 99 c.p.).
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile con riferimento alla censura sulla ricostruzione del fatto relativo alla resistenza (art. 337 c.p.), confermando che la violenza e l'opposizione agli agenti erano provate e che i motivi soggettivi (preoccupazione per un parente) sono irrilevanti ai fini del dolo specifico. Ha invece accolto la censura relativa all'art. 495 c.p., ritenendo sussistente un ragionevole dubbio sulla reale grafia del cognome dell'imputato (confronto con certificato di cittadinanza e attestato consolare che indicano "GUIBAL") e quindi ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al capo b), disponendo il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. Il motivo relativo all'aggravante e alle attenuanti è stato assorbito dall'accoglimento parziale del ricorso. Il Procuratore generale aveva chiesto il rigetto del ricorso.
Norme richiamate
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale è integrato dalla volontà e coscienza di usare violenza o minaccia per opporsi all'atto d'ufficio; la Corte ha ritenuto provata la condotta violenta in pronto soccorso indipendentemente dai motivi soggettivi dell'agente
Per la sussistenza del reato di dichiarazione falsa di generalità è richiesta certezza sulla falsità: la Corte ha ritenuto che la discrepanza tra le grafie ("GUIBEL" vs "GUIBAL"/"GIBAL") abbia creato un ragionevole dubbio, giustificando l'annullamento
Richiamata in relazione alla valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto assorbita la questione dopo l'annullamento parziale
art. 99, quarto comma, cod. pen.
Citato in rapporto all'aggravante per pericolosità sociale; la Corte di merito aveva applicato l'aggravante ma la Cassazione ha ritenuto la questione assorbita dall'accoglimento parziale e ha evidenziato la necessità che l'eventuale "accresciuta pericolosità" sia motivata con elementi concreti
art. 530, primo comma, cod. proc. pen.
Richiamato a supporto del principio secondo cui il dubbio ragionevole deve favorire l'imputato: la Corte ha ritenuto che il dubbio sulla grafia del cognome fosse ragionevole e fondato sul materiale probatorio
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)
Norma processuale citata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale; utilizzata procedimentalmente nel fascicolo
Massime di principio
- La resistenza a pubblico ufficiale richiede la prova della volontà di opporsi all'atto d'ufficio mediante violenza o minaccia: le motivazioni personali o comprensibili (es. stato d'ansia per un parente) non escludono il reato se la condotta impedisce l'azione degli agenti
- Per il delitto di false dichiarazioni di generalità (art. 495 c.p.) il giudice deve accertare con chiarezza la falsità: discrepanze formali o possibili errori materiali (es. una lettera diversa) possono costituire ragionevole dubbio e portare all'assoluzione o all'annullamento
- Gli errori materiali nei registri o nei fotosegnalamenti, se supportati da documenti ufficiali (certificato di cittadinanza, attestato consolare), possono infirmare la prova della falsa identità
- L'applicazione di aggravanti come l'"accresciuta pericolosità sociale" richiede motivazione specifica e elementi concreti; decisioni generiche o mere asserzioni non sono sufficienti
- Se la Cassazione accerta un dubbio ragionevole su un capo di imputazione, il rimedio è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio limitatamente a quel capo, salvo ricostruzioni probatorie ulteriori da parte della Corte di merito in sede di rinvio
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