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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04943/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per difetto di specificità del motivo, perché non si confronta con le ragioni della sentenza impugnata e si limita a riproporre doglianze già esaminate e ritenute infondate. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione, deducendo un solo motivo: la motivazione sarebbe errata perché mancherebbe il reato presupposto. La Corte di cassazione rileva però che la censura ripropone argomenti già esaminati e disattesi nel giudizio di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva infatti richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui i reati di contraffazione e commercio di prodotti con segni falsi tutelano la fede pubblica, intesa come affidamento nella genuinità dei marchi e dei segni distintivi, e aveva ritenuto che la disponibilità e vendita di profumi contraffatti integrassero sia il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi sia la ricettazione, trattandosi di beni provenienti dal delitto di contraffazione.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La ricettazione è ritenuta integrata dalla disponibilità di beni provenienti dal delitto presupposto di contraffazione, quando l'agente partecipi alla vendita di prodotti contraffatti.

  • artt. 473-474 c.p.

    I reati di contraffazione e commercio di prodotti con segni falsi tutelano la fede pubblica, cioè il legittimo affidamento nella veridicità dei marchi e dei segni distintivi, non la sola capacità dell'acquirente di accorgersi dell'illecito.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo di ricorso, per difetto di correlazione con le ragioni della decisione impugnata, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 473 c.p.

    È richiamato come delitto presupposto da cui provengono i beni contraffatti oggetto di vendita.

  • art. 474 c.p.

    La vendita di profumi contraffatti integra il commercio di prodotti con segni falsi.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo è specifico solo se si confronta puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure già respinte è inammissibile.
  • Per contestare una condanna per ricettazione non è sufficiente negare in modo astratto il reato presupposto, se la sentenza di merito ha motivato in modo coerente sulla provenienza illecita dei beni e sulla partecipazione dell'agente alla loro disponibilità o commercializzazione.
  • I reati in materia di contraffazione e commercio di prodotti con segni falsi proteggono la fede pubblica, sicché la loro configurabilità non dipende dal fatto che l'acquirente sia o meno in concreto tratto in inganno.
  • La disponibilità e la vendita di merce contraffatta possono costituire elemento fattuale idoneo sia a integrare il reato di commercio di prodotti con segni falsi sia a fondare la ricettazione dei beni provento del delitto presupposto.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoRicettazioneImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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