Cassazione Civile, Ordinanza n. 16407/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di processo verbale di constatazione relativo agli anni d'imposta 2010 e 2011, la Guardia di finanza contestava alla società omessa contabilizzazione di operazioni attive e passive con riferimento alla compravendita di motocicli, indicando maggiori ricavi e, per le stesse operazioni, anche costi corrispondenti. La società aderiva al PVC ex art. 5-bis d.lgs. 218/1997 e l'Ufficio notificava atti di definizione determinando il maggior reddito solo sui maggiori ricavi, senza dedurre i costi. La CTP annullava gli atti ritenendo dovessero considerarsi anche i costi; la CTR, invece, accoglieva l'appello dell'Ufficio, osservando che nel PVC i costi non erano stati oggetto di specifico dettaglio e valutazione probatoria. In cassazione i contribuenti deducevano: 1) violazione dell'art. 5-bis d.lgs. 218/1997, sostenendo che, in caso di adesione integrale al PVC, né l'Ufficio né il giudice potevano mettere in discussione i costi riconosciuti nel verbale; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la circostanza che i costi erano stati già inclusi tra le violazioni sostanziali contestate e quindi avrebbero dovuto essere riconosciuti anche ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP; 3) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su ulteriori questioni riproposte in appello, tra cui errori di calcolo negli atti di definizione, difetto di motivazione per il 2011, mancato riconoscimento di una deduzione IRAP e dell'acconto versato, e inapplicabilità delle sanzioni al socio accomandante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi tendessero in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e del contenuto del PVC, senza rispettare l'onere di autosufficienza, perché non era stato riportato integralmente il verbale né indicati i passaggi in cui i costi sarebbero stati specificamente riconosciuti. Quanto al terzo motivo, la Corte ha rilevato che la denuncia di omessa pronuncia era formulata in modo generico e non autosufficiente, senza specificare con precisione le domande/eccezioni, gli atti processuali rilevanti e, soprattutto, la tempestività delle controdeduzioni nel giudizio tributario. La sentenza impugnata è stata quindi confermata, con condanna dei ricorrenti alle spese e con obbligo dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
"l'adesione di cui al comma 1 può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione"
L'adesione al PVC riguarda il contenuto integrale del verbale; tuttavia la definizione risultante può essere impugnata dal contribuente per far valere la non corrispondenza tra gli importi esposti nell'atto di definizione e quelli dovuti per effetto dell'acquiescenza al PVC.
art. 24 Cost.
Un'interpretazione che impedisca ogni sindacato sull'atto di definizione anche in presenza di errori manifesti recherebbe una compressione dei diritti di difesa del contribuente.
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: occorre riprodurre o indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti e i passaggi decisivi, pena inammissibilità.
La censura di omessa pronuncia richiede che la domanda o eccezione sia stata ritualmente proposta e che il ricorrente ne indichi in cassazione i termini esatti e la collocazione negli atti processuali.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti o delle risultanze istruttorie.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità, se applicabile.
Massime di principio
- In tema di adesione al processo verbale di constatazione, il contribuente può impugnare l'atto di definizione quando deduca una difformità tra quanto definito dall'Ufficio e quanto scaturisce dal verbale, ma non può ottenere in cassazione una rivalutazione del fatto se il verbale non contenga una specifica e documentata quantificazione dei componenti dedotti.
- La censura di violazione di legge o di omesso esame è inammissibile quando, sotto la veste formale del vizio di legittimità, mira a una nuova valutazione del contenuto degli atti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: il ricorrente che contesti l'interpretazione di un PVC o l'omessa pronuncia su questioni processuali deve riprodurre o individuare con precisione i passaggi rilevanti degli atti e indicare la loro tempestiva deduzione nei gradi di merito.
- La denuncia di omessa pronuncia presuppone non solo che la questione sia stata effettivamente proposta al giudice di merito, ma anche che in cassazione siano indicati con puntualità l'atto e la parte in cui essa è stata formulata, così da consentire il controllo sulla ritualità e decisività della censura.
- Nel processo tributario, le questioni assorbite devono essere riproposte con controdeduzioni tempestive; la mancata dimostrazione della tempestività impedisce di fondare su di esse una censura di omessa pronuncia.
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