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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21492/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Catanzaro che aveva dichiarato "non doversi procedere" per intervenuta prescrizione, sostenendo che il Tribunale aveva errato nel calcolo della prescrizione e aveva pronunciato la decisione solo con riferimento al reato di detenzione ai fini di vendita di prodotti contraffatti (art. 474 c.p.), omettendo invece la pronuncia in ordine al reato di ricettazione (art. 648 c.p.). In particolare il ricorrente ha osservato che la ricettazione si prescrive al termine ordinario di 8 anni (massimo edittale) e che, essendovi stato atto interruttivo rappresentato dal decreto di citazione diretta a giudizio, la prescrizione si proroga ex art. 161 c.p. fino a 10 anni; pertanto la prescrizione del reato di ricettazione non sarebbe maturata alla data indicata dal Tribunale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la sentenza impugnata si era limitata ad affermare l'estinzione per prescrizione con riferimento al reato previsto dall'art. 474 c.p. e non aveva pronunciato in ordine al reato di ricettazione (art. 648 c.p.), configurando così una nullità per omessa pronunzia limitata al capo di imputazione non deciso. Di conseguenza la Corte ha annullato la sentenza nella parte relativa alla ricettazione e ha disposto il rinvio degli atti al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame sul reato di ricettazione. La Corte ha inoltre precisato che, alla luce della legge 9 agosto 2024 n.114 (modifiche all'impugnabilità), le sentenze di proscioglimento emesse dopo il 25/08/2024 per reati ricompresi nell'art. 550, commi 1 e 2 c.p.p. (tra cui la ricettazione) non sono appellabili dal pubblico ministero; quindi, non essendo esperibile l'appello del PM, in caso di annullamento la Corte deve rinviare al giudice che ha emesso la sentenza impugnata (e non al giudice dell'appello) per celebrare il nuovo giudizio sul capo di ricettazione. Rimane valida la pronuncia relativa all'altro reato (art. 474 c.p.).

Norme richiamate

  • art. 474 cod. pen.

    Norma che punisce la detenzione ai fini di vendita di prodotti contraffatti; nella fattispecie il Tribunale aveva applicato la prescrizione relativa a questo reato (termine ordinario 6 anni, prorogato a 7 anni e 6 mesi)

  • art. 648 cod. pen.

    Norma che punisce la ricettazione; la Corte rileva che per tale delitto il termine di prescrizione ordinario è pari al massimo edittale (8 anni) e può essere prorogato fino a 10 anni in presenza di atto interruttivo

  • art. 157 cod. pen.

    Riferimento al calcolo della prescrizione (periodo previsto per determinati reati); il Tribunale aveva fatto riferimento a termini che la Cassazione ha ritenuto non corretti con riguardo alla ricettazione

  • art. 161 cod. pen.

    Prevede la proroga del termine di prescrizione in presenza di atti interruttivi (es. decreto di citazione a giudizio); la Corte ha richiamato questa norma per affermare che la prescrizione della ricettazione poteva essere prorogata fino a 10 anni

  • art. 550, commi 1 e 2 cod. proc. pen.

    Elenca i reati per i quali, secondo la modifica normativa, esistono particolari regimi di impugnabilità; la ricettazione è ricompresa tra i reati per i quali il pubblico ministero non può appellare determinate pronunce

  • art. 593, comma 2 cod. proc. pen.

    Previsto il divieto di appello del pubblico ministero per le sentenze di proscioglimento riguardanti i reati indicati dall'art. 550 c.p.p., come modificato dalla legge 9 agosto 2024 n.114; la Corte ha richiamato questa disposizione per escludere la possibilità di rinvio al giudice dell'appello

  • art. 569, comma 4 cod. proc. pen.

    Norma che indica in genere il giudice cui rinviare in caso di annullamento con rinvio; la Corte ha spiegato che, per effetto delle modifiche procedurali e della mancanza di legittimazione all'appello del PM, il rinvio nel caso concreto deve avvenire al giudice che ha emesso la sentenza impugnata

  • Legge 9 agosto 2024, n. 114 (art. 2, comma 1, lett. p)

    entrata in vigore 25/08/2024

    Ha modificato le regole di impugnabilità prevedendo, tra l'altro, la preclusione per il pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento per i reati indicati dall'art. 550 c.p.p.; la Corte ha applicato il principio 'tempus regit actum' ritenendo operativa la nuova disciplina per sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore

  • Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 6984 del 05/02/2025, Rv. 287528 - 01)

    Principio secondo cui, in assenza di disciplina transitoria, il regime di impugnabilità applicabile è quello vigente al momento della pronunzia della sentenza (tempus regit actum); conferma l'operatività delle modifiche introdotte dalla legge 114/2024 per sentenze emesse dopo il 25/08/2024

Massime di principio

  • Se il giudice di primo grado omette di pronunciarsi su uno o più capi di imputazione formalmente contestati, la sentenza è nulla limitatamente ai capi non decisi e va disposto il rinvio per un nuovo giudizio su quei capi; le statuizioni rese sugli altri capi restano valide per autonomia delle singole decisioni.
  • Il calcolo della prescrizione richiede di considerare il termine edittale massimo del reato e gli eventuali atti interruttivi (es. decreto di citazione a giudizio) che possono prorogare il termine ex art. 161 c.p.; un errato computo può giustificare l'annullamento della sentenza se incide sulla decisione.
  • Dopo modifiche legislative che incidono sull'impugnabilità (es. legge 9/8/2024 n.114), per le sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore si applica il nuovo regime (principio 'tempus regit actum'): pertanto, se il pubblico ministero non è più legittimato ad appellare determinate proscioglimenti, in caso di annullamento da parte della Cassazione il rinvio deve avvenire al giudice che ha emesso la sentenza impugnata e non al giudice dell'appello.
  • In caso di pluralità di reati contestati, il giudice deve esplicitamente pronunciarsi su ciascun capo; la mancata pronuncia su una fattispecie formale determina la nullità limitata e l'obbligo di nuovo giudizio su quel capo.
  • Per la difesa è importante verificare la correttezza del computo della prescrizione (data di perfezionamento del reato, termini ordinari, eventuali atti interruttivi) e contestare ogni omissione di pronuncia o errore di diritto tempestivamente in sede di impugnazione.
  • Quando il pubblico ministero propone ricorso per cassazione in situazioni in cui non avrebbe potuto appellare la sentenza (per le modifiche all'impugnabilità), il rimedio effettivamente esperibile può essere solo il ricorso per cassazione; la Corte valuterà quindi la correttezza formale e sostanziale della sentenza e disporrà il rinvio secondo le regole applicabili alla data della pronuncia.

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