Sentenza del 04/06/2020 n. 884 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stato impugnato l’avviso di accertamento IRAP relativo al 2003, per un valore della lite di 6.298 euro. L’erede ha sostenuto che il de cuius, dottore commercialista, svolgeva prevalentemente incarichi di componente di collegi sindacali e di amministratore, i cui compensi derivavano da attività personale e non da un’autonoma organizzazione. L’Ufficio ha contestato tale tesi richiamando la compilazione del quadro IRAP, la composizione di ricavi e spese — in particolare i costi per lavoro dipendente — e i dati dello studio di settore, ritenuti indicativi di un’organizzazione autonoma. In sede di rinvio, la CTR doveva valutare specificamente l’autonomia dell’attività svolta negli incarichi societari e gli elementi concreti relativi all’esistenza dell’autonoma organizzazione.
La decisione
La CTR Lombardia, decidendo in sede di rinvio, ha accolto l’appello e annullato l’avviso di accertamento IRAP per il 2003. Ha ritenuto che i compensi da attività di sindaco non fossero assoggettabili a IRAP in assenza di una produttività auto-organizzata e che, nel caso concreto, non risultassero beni strumentali eccedenti il minimo, spese di locazione o un impiego di lavoro dipendente oltre mansioni meramente esecutive; la dipendente svolgeva attività di segreteria. Ha inoltre rilevato che l’Ufficio, trattandosi di accertamento e non di domanda di rimborso, non aveva assolto l’onere di provare il presupposto impositivo. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per la fluidità dell’orientamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 3, comma 1, lett. c), e 8
il combinato disposto del D.Lgs. n. 15 dicembre 1997, n. 446. art. 3, comma 1, lett. c) e art. 8 facendo riferimento, per la determinazione della base imponibile, alla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e quello dei costi sostenuti inerenti alle attività di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, senza menzionare quelle di cui al comma 2, lett. a), della medesima disposizione, esclude l'assoggettabilità ad imposizione di quella parte di reddito che un lavoratore autonomo, esercente abitualmente l'attività professionale intellettuale di dottore commercialista, abbia prodotto in qualità di presidente del consiglio di amministrazione di una banca, senza utilizzare la propria autonoma organizzazione
Per la decisione, il reddito derivante da incarichi societari svolti senza impiego dell’autonoma organizzazione del professionista non è assoggettato a IRAP. L’imposizione riguarda l’attività professionale per la quale ricorra il presupposto organizzativo, non automaticamente ogni compenso percepito da un commercialista.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, commi 1 e 2, lett. a), e art. 50, comma 1, lett. c-bis
il combinato disposto del D.Lgs. n. 15 dicembre 1997, n. 446. art. 3, comma 1, lett. c) e art. 8 facendo riferimento, per la determinazione della base imponibile, alla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e quello dei costi sostenuti inerenti alle attività di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, senza menzionare quelle di cui al comma 2, lett. a), della medesima disposizione, esclude l'assoggettabilità ad imposizione di quella parte di reddito che un lavoratore autonomo, esercente abitualmente l'attività professionale intellettuale di dottore commercialista, abbia prodotto in qualità di presidente del consiglio di amministrazione di una banca, senza utilizzare la propria autonoma organizzazione
La CTR richiama la distinzione tra redditi dell’attività professionale abituale e redditi derivanti da collaborazioni o incarichi societari, rilevante per delimitare la base imponibile IRAP. Precisa inoltre che la successiva inclusione delle collaborazioni coordinate e continuative tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente non modifica il principio applicato agli incarichi svolti senza autonoma organizzazione.
D.L. 15 settembre 2015, n. 156, art. 8, comma 1 (richiamato come D.L. 156/2015)
il presupposto impositivo per il professionista o per il lavoratore autonomo sussiste quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b)impieghi beni strumentali eccedenti secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che ecceda la soglia di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive.
Secondo i criteri richiamati dalla CTR, l’autonoma organizzazione richiede la responsabilità del professionista per la propria struttura e, alternativamente, beni strumentali eccedenti il minimo normalmente necessario oppure l’impiego non occasionale di lavoro altrui oltre quello di un collaboratore con mansioni meramente esecutive.
Massime di principio
- L’IRAP non è dovuta automaticamente da un professionista solo perché esercita abitualmente la professione o dispone di uno studio: occorre accertare in concreto la presenza di un’autonoma organizzazione.
- Per i commercialisti che ricoprono incarichi di sindaco o amministratore, i relativi compensi non sono assoggettati a IRAP quando sono riconducibili all’attività personale e non a una produttività auto-organizzata; l’eventuale organizzazione va valutata rispetto alla specifica attività che ha generato i compensi.
- Sono indici rilevanti, da valutare nel loro insieme, la responsabilità dell’organizzazione, l’entità dei beni strumentali e l’impiego non occasionale di lavoro altrui oltre mansioni meramente esecutive. La presenza di una dipendente addetta alla sola segreteria non basta, da sola, a dimostrare il presupposto.
- Quando si tratta di un avviso di accertamento, l’Ufficio deve provare la sussistenza del presupposto di applicabilità dell’IRAP; non è sufficiente richiamare elementi formali o singoli dati senza dimostrare l’autonoma organizzazione.
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