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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17767/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui la banca chiedeva il pagamento del saldo negativo di un conto corrente intestato al resistente. Quest'ultimo aveva proposto opposizione sostenendo di poter estinguere il debito bancario per compensazione con propri crediti professionali, maturati come avvocato per numerosi incarichi ricevuti dalla banca e rimasti insoluti. La Corte d'appello, dopo una sentenza parziale sull'eccezione di prescrizione e dopo CTU, ha riconosciuto la compensazione fino a concorrenza del credito bancario e ha condannato la banca al pagamento del residuo a favore dell'avvocato. In cassazione la banca ha dedotto, con due motivi, nullità della sentenza e del procedimento per mancata valutazione di prove documentali e per travisamento del materiale istruttorio, sostenendo che mancasse prova dell'an e del quantum dei compensi professionali e che il CTU avesse illegittimamente ricostruito attività non documentate; con il secondo motivo ha denunciato omessa pronuncia sull'eccezione di incompletezza della prova documentale e sulla mancanza di fatture o note pro forma, richiamando alcune pratiche in cui il giudice di merito avrebbe escluso la prova dell'attività difensiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi investissero in realtà la valutazione di merito compiuta dalla Corte territoriale: il primo perché denunciava impropriamente un errore percettivo, mentre in sostanza contestava l'apprezzamento del CTU e delle risultanze istruttorie; il secondo perché la doglianza di omessa pronuncia riguardava non una vera eccezione autonoma, ma una mera contestazione sulla sufficienza della prova, anch'essa rimessa al giudice di merito. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché il resistente è rimasto intimato. È stato inoltre dichiarato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il vizio di nullità del provvedimento o del procedimento è stato ritenuto non configurabile quando la censura mira soltanto a rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia ricorre solo se il giudice non decide su una domanda o eccezione autonomamente apprezzabile e ritualmente proposta; non quando viene dedotta una mera contestazione sulla prova dei fatti costitutivi della domanda.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    L'errore di percezione sul contenuto oggettivo della prova può essere scrutinato nei limiti della violazione di tali norme; resta invece insindacabile in cassazione l'errore di valutazione sull'efficacia dimostrativa della prova.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dichiarato il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    È richiamata quale norma inseritrice della previsione sul raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura sulla valutazione del materiale istruttorio in un dedotto errore percettivo o in una nullità processuale: il controllo della Cassazione non riguarda il merito dell'apprezzamento probatorio.
  • La consulenza tecnica d'ufficio è un atto processuale di ausilio al giudice e, solo in casi particolari, fonte di prova; la critica alle conclusioni del consulente, quando investe il suo apprezzamento delle risultanze, attiene al merito ed è inammissibile in cassazione.
  • L'errore di percezione della prova, sindacabile nei limiti del vizio di nullità, va distinto dall'errore di valutazione dell'efficacia dimostrativa della prova, che resta riservato al giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. sussiste solo se manca una pronuncia su una domanda o eccezione autonoma e decisiva; non ricorre quando la parte lamenta semplicemente che il giudice non abbia condiviso la sua contestazione sulla prova dei fatti costitutivi della domanda.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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