Cassazione Penale, Sentenza n. 1157/2024 del 10/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva confermato la condanna: Cesaro Paola per il reato di percosse (capo c, fatto del 27/07/2014 in danno di Manzo Alessia) e Sicilia Gerardo per il reato di violenza privata (capo d, fatto del 31/07/2014 in danno di Tiziana D'Avino). I motivi di ricorso erano cinque, in sintesi: (1) contestazione del calcolo della sospensione dei termini di prescrizione e deduzione che il reato del capo d) sarebbe del 31/07/2013 anziché 2014; (2) per Cesaro, vizio di motivazione circa la valutazione della prova per il capo c), mancata acquisizione in contraddittorio del filmato e apparente errata valutazione circa l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis; (3) per Sicilia, vizio di motivazione sulla valutazione della testimonianza della parte offesa; (4) per Cesaro, ulteriore censura sul diniego dell'istituto di cui all'art. 131-bis; (5) richiesta di revoca delle statuizioni civili perché i reati si sarebbero estinti per prescrizione prima della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondati i tentativi di spostare la data di consumazione del reato senza fornire elementi incontrovertibili e ha confermato la correttezza del calcolo della sospensione dei termini di prescrizione (sospensioni complessive calcolate in 470 giorni con scadenze di prescrizione successive alla sentenza d'appello del 28/04/2023). Ha inoltre affermato che la valutazione della attendibilità delle testimonianze e la scelta sulla modalità di esame del filmato (camera di consiglio vs contradditorio) rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono riaperti in Cassazione salvo macroscopici vizi logici. Le doglianze relative al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis attengono al merito e non erano sindacabili in questa sede. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (euro 3.600,00 oltre accessori).
Norme richiamate
Riferito nel contesto del calcolo della prescrizione; la Corte ha considerato la normativa insieme alle altre disposizioni sulla sospensione e sulla interruzione dei termini
art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen.
Richiamato nella censura sul calcolo delle sospensioni: la Corte ha ricordato che la sospensione per legittimo impedimento del difensore non viene esclusa quando è presente anche un rinvio per esigenze di prove solo se quest'ultime hanno predominanza, ma nel caso concreto i rinvii erano dovuti esclusivamente al legittimo impedimento del difensore
Collegato alle regole sulla prescrizione; utilizzato nel complesso della valutazione dei termini di sospensione
La Corte ha ritenuto che la valutazione sulla non punibilità (per tenuità del fatto) sia questione di merito, valutata correttamente in relazione agli elementi indicati dall'art. 133, comma 1, e quindi non sindacabile in sede di legittimità se la motivazione non è manifestamente illogica
Richiamato come criterio per valutare la offensività minimale del fatto ai fini dell'art. 131-bis; la Corte territoriale ha motivato sulla base degli elementi previsti da tale norma
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alla enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione; la Corte ha operato nei limiti di motivazione consentiti
art. 304 cod. proc. pen. (richiamato dalla giurisprudenza)
Citato in relazione ai rinvii per esigenze di acquisizione della prova: la giurisprudenza indica che, se coesistono due cause di rinvio, prevale quella relativa a esigenze probatorie; la Corte ha però accertato che nei singoli rinvii in causa prevaleva il legittimo impedimento del difensore
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere il riconsideramento della valutazione delle prove di merito salvo macroscopici vizi di logicità o violazioni di diritto: le critiche alla credibilità delle testimonianze vanno svolte con elementi nuovi e specifici, non con generiche eccezioni.
- Per spostare formalmente la data di consumazione del reato rispetto a quella contestata l'imputato deve fornire elementi incontrovertibili che dimostrino la diversa data; mere incertezze della testi non sono sufficienti.
- Nel calcolo dei termini di prescrizione occorre distinguere la causa che ha determinato il rinvio: se il rinvio è imputabile primariamente all'adesione del difensore all'astensione o a suo legittimo impedimento, la sospensione opera anche se contemporaneamente mancano testimoni; solo la predominanza di esigenze probatorie esclude la sospensione per il difensore.
- La modalità con cui un giudice di merito esamina materiale probatorio acquisito (es. visione in camera di consiglio o in contraddittorio) rientra nella discrezionalità tecnica e non costituisce di per sé omissione di prova decisiva, salvo che si dimostri che la scelta abbia inciso in modo determinante e irragionevole sulla decisione.
- La valutazione dell'applicabilità della causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis) è essenzialmente una valutazione di merito basata sugli elementi di offensività e va motivata con riferimento ai fattori dell'art. 133; i giudizi sommari sulla 'tenuità' sono difficilmente ribaltabili in sede di legittimità.
- Le statuizioni civili e la condanna alle spese permangono se la prescrizione non è decorso prima della pronuncia che ha reso definitivo l'accertamento; è fondamentale il corretto calcolo delle sospensioni e delle decorrenze temporali.
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