Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 09534/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, relative a hashish, crack, marijuana e cocaina. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel valutare il suo comportamento processuale ai fini della pena, con conseguente eccessiva commisurazione del trattamento sanzionatorio e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano generici e non sorretti da adeguate ragioni di diritto e di fatto. Ha ritenuto che la decisione di merito sul trattamento sanzionatorio fosse comunque motivata in modo sufficiente, valorizzando l'elevata capacità criminale desunta dalla pluralità delle sostanze cedute, dal confezionamento e dal quantitativo di hashish, oltre che dall'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi della sentenza costituzionale richiamata.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Richiamato quale base della condanna per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti in ipotesi di lieve entità.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per la conseguenza economica della declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2000

    Richiamata in relazione al presupposto della non colpevolezza della parte nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, le doglianze sul trattamento sanzionatorio devono essere specifiche e sorrette da puntuali ragioni di diritto e di fatto; deduzioni generiche o meramente assertive non sono idonee a superare una motivazione di merito congrua.
  • La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente sorretta da elementi negativi desumibili dalla condotta e dal contesto del fatto, come la pluralità delle sostanze, il confezionamento e la quantità della droga, nonché dall'assenza di elementi positivi offerti dalla difesa.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in linea generale, la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.