Cassazione Civile, Ordinanza n. 09402/2025 del 10/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione promossa da una creditrice di una debitrice per ottenere la declaratoria di simulazione assoluta di un atto di compravendita immobiliare del 6 dicembre 2005, con cui una proprietaria aveva trasferito l'immobile a un acquirente che poi lo aveva rivenduto a una terza persona. Nel giudizio erano intervenuti anche altri creditori della venditrice. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva confermato la decisione, valorizzando la prova presuntiva della simulazione, la mancata effettiva corresponsione del prezzo, l'assenza di prova dell'estinzione del mutuo e della cancellazione dell'ipoteca, la consapevolezza della situazione debitoria e ulteriori indizi quali la sequenza temporale degli atti e il rapporto fiduciario tra le parti. In cassazione i soccombenti hanno proposto due motivi, entrambi formalmente fondati sugli artt. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2729 c.c., nonché omesso esame di fatti storici decisivi. In sostanza hanno contestato che la Corte territoriale avrebbe trascurato fatti decisivi relativi al prezzo, alla mancata estinzione del mutuo, alla perdita del possesso del bene e alla scansione temporale degli eventi; quanto alla successiva vendita, hanno dedotto che l'acquisto sarebbe stato finanziato con denaro contante messo a disposizione da parenti e confermato da una teste, e che il possesso sarebbe passato immediatamente all'acquirente. La resistente principale e le società subentrate nei crediti hanno chiesto il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi in parte infondati e in parte inammissibili perché diretti, in realtà, a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha affermato che i ricorrenti non avevano assolto l'onere di specificità del ricorso in relazione alla dedotta violazione di legge, non avendo adeguatamente confrontato le norme invocate con la motivazione della sentenza impugnata; che il vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. non era deducibile sia perché la motivazione della Corte d'appello era ampiamente al di sopra del minimo costituzionale sia perché ricorreva una doppia conforme, con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi; e che, comunque, le doglianze si risolvevano in una diversa lettura delle risultanze istruttorie e delle presunzioni, non consentita in cassazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese in favore dei controricorrenti principali; le spese verso una controricorrente sono state compensate per la posizione adesiva da questa assunta. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Le limitazioni probatorie della simulazione previste per i contraenti non operano nei confronti dei terzi e dei creditori, che possono provarla con qualsiasi mezzo, comprese le presunzioni.
Richiamato come norma che limita la prova della simulazione tra le parti, ma non opponibile ai terzi e creditori ai sensi dell'art. 1417 c.c.
Le presunzioni semplici sono richiamate come mezzo di prova ammesso per i terzi e i creditori nella simulazione; la doglianza sulla norma è stata ritenuta non specificamente sviluppata.
La motivazione è stata ritenuta esistente e sufficiente, ben oltre il minimo costituzionale; quindi non sussiste il vizio di nullità denunciato.
Non è consentito trasformare la censura in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio e del convincimento del giudice di merito.
Il vizio di violazione di legge richiede l'erronea ricognizione della fattispecie astratta e non la contestazione dell'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito.
È denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non sono ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il ricorrente deve indicare puntualmente le norme violate e confrontarle con la sentenza impugnata, altrimenti la censura è inammissibile.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Per il vizio di omesso esame occorre indicare il fatto storico, il dato da cui risulta, il quando e come sia stato discusso e la sua decisività.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
Concorre, insieme all'art. 366 c.p.c., a imporre la rigorosa specificità delle censure basate sull'omesso esame di fatti.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è sindacabile in cassazione solo entro il minimo costituzionale, mancante in ipotesi estreme di assenza, apparenza o incomprensibilità.
In presenza di doppia conforme è inammissibile la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. se non sono indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La simulazione di un atto di trasferimento può essere provata da terzi e creditori con ogni mezzo, comprese le presunzioni, non operando nei loro confronti i limiti probatori previsti tra le parti.
- In cassazione la deduzione del vizio di violazione di legge richiede un confronto puntuale tra norma invocata e affermazioni di diritto della sentenza impugnata; se la censura mira solo a contestare la ricostruzione dei fatti è inammissibile.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. presuppone l'allegazione di un fatto storico decisivo, specificamente indicato in ricorso con il relativo dato probatorio, la sua discussione nel processo e la decisività dell'omissione.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. se il fatto storico rilevante è comunque stato considerato dal giudice di merito.
- La valutazione delle prove e delle presunzioni appartiene al giudice di merito e non può essere rivista in cassazione sotto la veste di violazione di legge o di vizio motivazionale, salvo travisamento della prova nei ristretti limiti ammessi.
- In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto della sentenza di primo grado e di quella d'appello sono diverse.
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