Cassazione Penale, Sentenza n. 21129/2023 del 17/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che, in sede di rinvio, aveva confermato il sequestro preventivo disposto dal G.I.P. (21/10/2021) di somme e immobili ritenuti profitto di reato ai sensi dell'art. 640-bis cod. pen. I fatti riguardano la presentazione da parte di Maddalena Stasio di una domanda per il contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) dopo il terremoto del 21/08/2017, attestando falsamente la stabile residenza a Ischia insieme al coniuge, mentre la residenza stabile sarebbe stata a Mugnano; tale condotta avrebbe determinato l'erogazione indebita del contributo. Il sequestro mirava a conservare le somme sino alla confisca obbligatoria prevista dall'art. 640-quater cod. pen. I ricorrenti lamentavano specificamente vizio di motivazione (art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e art. 111 Cost.), sostenendo che il Tribunale non avesse fornito elementi concreti a fondamento della prognosi negativa circa l'eseguibilità della confisca, limitandosi ad affermazioni apodittiche circa il valore degli immobili e il rischio di dispersione patrimoniale.
La decisione
I ricorsi sono stati respinti. La Corte ha ritenuto che, in sede di rinvio, il Tribunale del riesame abbia adeguatamente colmato le lacune della precedente motivazione esaminando la consistenza e la composizione del patrimonio dei ricorrenti. Ha confermato che il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca obbligatoria, trova giustificazione quando sussista l'inidoneità dell'attuale patrimonio a garantire l'effettività della futura confisca ovvero il fondato rischio di depauperamento. Il Tribunale aveva rilevato la modesta condizione economica dei due pensionati, le giacenze di conto esigue e il valore complessivo degli immobili non sufficiente, unitamente alle somme già sequestrate (al ricorrente Liccardo somme per euro 5.953,33 e immobile a Mugnano; alla ricorrente Stasio somme per euro 7.214,33 e immobile a Casamicciola), a coprire l'importo del profitto confiscabile; inoltre ha valorizzato la rilevanza della condotta fraudolenta come indizio della possibilità di depauperamento. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Ellade) e di legittimità che consente il sequestro quando sussista l'attuale inettitudine del patrimonio o il fondato rischio di sua dispersione. È stata confermata la misura ablativa e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La norma definisce il reato di truffa e il profitto illecito derivante dall'indebita percezione di contributi; la Corte ha ritenuto che le somme/contributi percepiti costituiscano profitto del reato suscettibile di sequestro e successiva confisca.
Prevede la confisca obbligatoria del profitto del reato, diretta o per equivalente; la misura preventiva è stata disposta in vista dell'effettiva confisca prevista da questa norma.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa per censurare la motivazione del provvedimento; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adempiuto all'onere motivazionale previsto dalle norme processuali.
art. 111 Cost.
Invocato dai ricorrenti in tema di motivazione degli atti giurisdizionali; la Corte ha ritenuto che il diritto alla motivazione sia stato rispettato alla luce delle indicazioni giurisprudenziali richiamate.
Art. 316 (citato nella giurisprudenza delle Sezioni Unite)
Nella giurisprudenza richiamata viene richiamata la formula disgiuntiva dell'art. 316 per spiegare che possono rilevare autonomamente l'attuale inettitudine del patrimonio o il rischio di dispersione; la Corte ha applicato questo principio per giustificare il sequestro conservativo funzionale alla confisca.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021 (sentenza Ellade)
Principio richiamato: il periculum in mora richiede motivazione specifica sulle ragioni per le quali si anticipa l'effetto ablativo della confisca; la sentenza definisce i criteri (inettitudine attuale del patrimonio o rischio fondato di depauperamento) che giustificano il sequestro preventivo funzionale alla confisca.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 51660 del 25/09/2014 (Zambito) e Sez. 2, n. 51576 del 04/12/2019 (Cavacece)
Richiamate come precedenti conformi che spiegano il parallelismo tra sequestro preventivo funzionale alla confisca e sequestro conservativo e precisano quando sussiste la mancanza di garanzie patrimoniali.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo volto alla confisca richiede una motivazione specifica sul periculum in mora: non basta il richiamo astratto all'obbligatorietà della confisca, occorre indicare elementi concreti relativi al patrimonio e al rischio di sua dispersione.
- Sufficiente a giustificare il sequestro è l'attuale inettitudine del patrimonio a garantire l'ammontare del profitto confiscabile oppure un fondato motivo per temere un futuro depauperamento; non è necessario dimostrare simultaneamente entrambe le condizioni.
- La valutazione del valore degli immobili deve essere fondata su elementi concreti in atti; la valutazione giudiziale può ritenere non elevato il valore attuale anche se l'immobile ha potenziale valore turistico futuro, ma la contestazione difensiva deve portare elementi probatori contrari.
- La gravità e le modalità della condotta illecita (capacità dimostrata di frodare lo Stato) possono essere valorizzate come indizio rilevante della possibilità che l'imputato ponga in essere atti di depauperamento per sottrarsi alla confisca.
- In fase dibattimentale il rischio derivante dall'incertezza del giudizio può essere attenuato, ma non è automaticamente escluso: l'onere motivazionale resta e deve tenere conto sia della fase del procedimento sia delle concrete condizioni patrimoniali.
- Per opporsi con successo a un sequestro funzionale alla confisca è opportuno produrre elementi di valutazione patrimoniale (perizie, stime aggiornate) e fatti concreti che escludano l'inettitudine del patrimonio o il rischio di depauperamento.
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