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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21129/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che, in sede di rinvio, aveva confermato il sequestro preventivo disposto dal G.I.P. (21/10/2021) di somme e immobili ritenuti profitto di reato ai sensi dell'art. 640-bis cod. pen. I fatti riguardano la presentazione da parte di Maddalena Stasio di una domanda per il contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) dopo il terremoto del 21/08/2017, attestando falsamente la stabile residenza a Ischia insieme al coniuge, mentre la residenza stabile sarebbe stata a Mugnano; tale condotta avrebbe determinato l'erogazione indebita del contributo. Il sequestro mirava a conservare le somme sino alla confisca obbligatoria prevista dall'art. 640-quater cod. pen. I ricorrenti lamentavano specificamente vizio di motivazione (art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e art. 111 Cost.), sostenendo che il Tribunale non avesse fornito elementi concreti a fondamento della prognosi negativa circa l'eseguibilità della confisca, limitandosi ad affermazioni apodittiche circa il valore degli immobili e il rischio di dispersione patrimoniale.

La decisione

I ricorsi sono stati respinti. La Corte ha ritenuto che, in sede di rinvio, il Tribunale del riesame abbia adeguatamente colmato le lacune della precedente motivazione esaminando la consistenza e la composizione del patrimonio dei ricorrenti. Ha confermato che il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca obbligatoria, trova giustificazione quando sussista l'inidoneità dell'attuale patrimonio a garantire l'effettività della futura confisca ovvero il fondato rischio di depauperamento. Il Tribunale aveva rilevato la modesta condizione economica dei due pensionati, le giacenze di conto esigue e il valore complessivo degli immobili non sufficiente, unitamente alle somme già sequestrate (al ricorrente Liccardo somme per euro 5.953,33 e immobile a Mugnano; alla ricorrente Stasio somme per euro 7.214,33 e immobile a Casamicciola), a coprire l'importo del profitto confiscabile; inoltre ha valorizzato la rilevanza della condotta fraudolenta come indizio della possibilità di depauperamento. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Ellade) e di legittimità che consente il sequestro quando sussista l'attuale inettitudine del patrimonio o il fondato rischio di sua dispersione. È stata confermata la misura ablativa e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 640-bis cod. pen.

    La norma definisce il reato di truffa e il profitto illecito derivante dall'indebita percezione di contributi; la Corte ha ritenuto che le somme/contributi percepiti costituiscano profitto del reato suscettibile di sequestro e successiva confisca.

  • art. 640-quater cod. pen.

    Prevede la confisca obbligatoria del profitto del reato, diretta o per equivalente; la misura preventiva è stata disposta in vista dell'effettiva confisca prevista da questa norma.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa per censurare la motivazione del provvedimento; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adempiuto all'onere motivazionale previsto dalle norme processuali.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dai ricorrenti in tema di motivazione degli atti giurisdizionali; la Corte ha ritenuto che il diritto alla motivazione sia stato rispettato alla luce delle indicazioni giurisprudenziali richiamate.

  • Art. 316 (citato nella giurisprudenza delle Sezioni Unite)

    Nella giurisprudenza richiamata viene richiamata la formula disgiuntiva dell'art. 316 per spiegare che possono rilevare autonomamente l'attuale inettitudine del patrimonio o il rischio di dispersione; la Corte ha applicato questo principio per giustificare il sequestro conservativo funzionale alla confisca.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021 (sentenza Ellade)

    Principio richiamato: il periculum in mora richiede motivazione specifica sulle ragioni per le quali si anticipa l'effetto ablativo della confisca; la sentenza definisce i criteri (inettitudine attuale del patrimonio o rischio fondato di depauperamento) che giustificano il sequestro preventivo funzionale alla confisca.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 51660 del 25/09/2014 (Zambito) e Sez. 2, n. 51576 del 04/12/2019 (Cavacece)

    Richiamate come precedenti conformi che spiegano il parallelismo tra sequestro preventivo funzionale alla confisca e sequestro conservativo e precisano quando sussiste la mancanza di garanzie patrimoniali.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo volto alla confisca richiede una motivazione specifica sul periculum in mora: non basta il richiamo astratto all'obbligatorietà della confisca, occorre indicare elementi concreti relativi al patrimonio e al rischio di sua dispersione.
  • Sufficiente a giustificare il sequestro è l'attuale inettitudine del patrimonio a garantire l'ammontare del profitto confiscabile oppure un fondato motivo per temere un futuro depauperamento; non è necessario dimostrare simultaneamente entrambe le condizioni.
  • La valutazione del valore degli immobili deve essere fondata su elementi concreti in atti; la valutazione giudiziale può ritenere non elevato il valore attuale anche se l'immobile ha potenziale valore turistico futuro, ma la contestazione difensiva deve portare elementi probatori contrari.
  • La gravità e le modalità della condotta illecita (capacità dimostrata di frodare lo Stato) possono essere valorizzate come indizio rilevante della possibilità che l'imputato ponga in essere atti di depauperamento per sottrarsi alla confisca.
  • In fase dibattimentale il rischio derivante dall'incertezza del giudizio può essere attenuato, ma non è automaticamente escluso: l'onere motivazionale resta e deve tenere conto sia della fase del procedimento sia delle concrete condizioni patrimoniali.
  • Per opporsi con successo a un sequestro funzionale alla confisca è opportuno produrre elementi di valutazione patrimoniale (perizie, stime aggiornate) e fatti concreti che escludano l'inettitudine del patrimonio o il rischio di depauperamento.

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