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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9478/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del G.i.p. che, in sede esecutiva, aveva disposto la confisca per equivalente sui beni precedentemente sottoposti a sequestro preventivo. I motivi dedotti erano principalmente due: 1) errata applicazione degli artt. 322-ter e 12-bis del d.lgs. n. 74/2000 e dell'art. 676 c.p.p., con la censura che la confisca per equivalente sarebbe una sanzione che può essere disposta solo in sede di cognizione (cioè dal giudice che pronuncia la sentenza di condanna o applicazione della pena), non in sede esecutiva; 2) incompetenza funzionale del giudice dell'esecuzione a irrogare una sanzione "principale" come la confisca per equivalente, richiamando orientamenti di giurisprudenza sovranazionale e costituzionale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi e confermato che il giudice dell'esecuzione è competente a disporre la confisca, anche nella forma per equivalente, quando: a) il giudice della cognizione non abbia provveduto (preclusione processuale) e b) si tratti di una confisca di carattere obbligatorio prevista dalla legge. Nel caso concreto l'ordinanza impugnata era stata resa in parziale accoglimento dell'opposizione ex art. 667, comma 4 c.p.p., riducendo la confisca alla somma di 235.248,37 euro (corrispondente al valore dell'imposta evasa relativo ai capi d'imputazione indicati nella sentenza ex art. 444 c.p.p.). La Corte ha inoltre confermato che la procedura esecutiva garantisce il contraddittorio (tramite l'opposizione) e ha richiamato la giurisprudenza consolidata che ammette la confisca per equivalente in fase esecutiva se obbligatoria. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    Prevede la confisca obbligatoria (anche per equivalente) per reati tributari; la sua natura di statuizione imposta dalla legge consente al giudice dell'esecuzione di porvi rimedio qualora il giudice della cognizione non abbia disposto la confisca

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza a decidere in ordine alla confisca in sede esecutiva, senza distinzione tra confisca diretta e per equivalente, purché non sia già intervenuta decisione del giudice della cognizione e si tratti di confisca obbligatoria

  • art. 322-ter cod. pen. / art. 322-er (forse ref. a 322-ter?)

    Richiamati nel ricorso come norme che sanciscono la natura obbligatoria della confisca in alcuni reati (es. 640-bis); la Corte rileva che la natura obbligatoria rafforza la possibilità di disporre la confisca anche in fase esecutiva

  • art. 321, comma 2 c.p.p.

    Norma sul sequestro preventivo: nel caso di specie il G.i.p. aveva disposto il sequestro preventivo dei beni sino a un limite di valore, poi oggetto della successiva confisca in sede esecutiva

  • art. 444 cod. proc. pen.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) nel caso concreto non aveva disposto la confisca; l'omissione di tale statuizione può essere sanata in sede esecutiva quando la confisca sia obbligatoria

  • art. 667, comma 4 cod. proc. pen.

    Regola il giudizio di opposizione avverso provvedimenti dell'esecuzione; nel caso l'appello è stato riqualificato come opposizione e deciso in sede esecutiva

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione è competente a disporre la confisca, anche per equivalente, se il giudice della cognizione non l'ha già disposta e la confisca è prevista come obbligatoria dalla legge
  • La natura sanzionatoria/afflittiva della confisca per equivalente non esclude la sua applicabilità in sede esecutiva quando la legge la impone; ciò che conta è la natura obbligatoria della misura
  • Se in sede di cognizione (sentenza o applicazione della pena) si omette di disporre una confisca che la legge prevede come obbligatoria, la lacuna può essere colmata in sede esecutiva ai sensi dell'art. 676 c.p.p.
  • La procedura di confisca disposta in fase esecutiva è compatibile con le garanzie difensive, perché l'interessato ha la possibilità di proporre opposizione (art. 667 c.p.p.) e ottenere un esame nel contraddittorio
  • La confisca per equivalente non può essere applicata nei confronti di persone decedute, perché viene meno la titolarità/disponibilità del bene e si finirebbe per colpire gli eredi estranei al reato
  • In situazioni analoghe occorre verificare: a) se la confisca è prevista come obbligatoria dalla norma applicabile; b) se il giudice della cognizione ha omesso la statuizione; c) la sussistenza di strumenti di contraddittorio in sede esecutiva per tutelare i diritti di difesa

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