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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29871/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibili le istanze di misure alternative presentate dal ricorrente, in ragione della ritenuta applicabilità dell'art. 4-bis ord. pen. per il reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso (art. 7 d.l. n. 203/1991). Il ricorrente denunciava che l'ostatività prevista dall'art. 4-bis si applica solo ai reati consumati e non alla corrispondente forma tentata.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza per una nuova valutazione. Pur confermando che, secondo la giurisprudenza, i reati commessi avvalendosi delle condizioni dell'art. 416-bis (anche nella forma del tentativo) possono rientrare nell'ambito dell'ostatività, la Corte ha rilevato l'intervenuta modifica normativa (decreto-legge 31/10/2022, n.162) e l'orientamento della Corte costituzionale che hanno trasformato la presunzione di pericolosità da assoluta in relativa. Perciò lo ius superveniens favorevole è immediatamente applicabile e impone al giudice di merito (che può compiere gli accertamenti di fatto necessari) di riesaminare l'istanza alla luce dei nuovi oneri di allegazione richiesti dalla norma modificata.

Norme richiamate

  • art. 4-bis ord. pen.

    il previgente comma 1 prevedeva una presunzione assoluta di mancata rescissione dei legami con la criminalità organizzata a carico del condannato per reati "ostativi" di "prima fascia" che non collabori con la giustizia

    In passato il comma 1 imponeva un divieto assoluto di accesso a benefici per i non collaboranti; dopo il dl. 31/10/2022, n.162 la presunzione diventa relativa: i benefici possono essere concessi anche in assenza di collaborazione se il detenuto dimostra specifici elementi che escludono collegamenti attuali e pericolo di ripristino

  • art. 416-bis cod. pen.

    La giurisprudenza interpreta la norma nel senso che i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis (ovvero con metodo mafioso) ricadono nell'ostatività anche se consumati solo nella forma tentata, perché caratterizzati dalla medesima finalità e metodo

  • art. 7 d.l. n. 203 del 1991

    Norma che aggravava i reati commessi con il metodo mafioso; il tentativo di estorsione aggravata ai sensi di questa disposizione era al centro della controversia e ritenuto dalla giurisprudenza richiamata idoneo a determinare l'ostatività

  • artt. 47, 47-ter e 50 ord. pen.

    Norme che disciplinano le misure alternative e i benefici penitenziari; erano stati negati al ricorrente per effetto dell'applicazione dell'art. 4-bis nella versione previgente

  • decreto-legge 31/10/2022, n. 162 (art. 1, comma 1, lett. a), n. 2)

    integrale sostituzione del comma 1-bis dell'art. 4-bis ord. pen.

    Ha modificato il regime dell'art. 4-bis rendendo la presunzione di pericolosità relativa e prevedendo che i benefici possano essere concessi anche senza collaborazione se il detenuto allega e documenta specifici elementi che escludono collegamenti attuali o pericolo di ripristino

  • sentenza Corte costituzionale n. 253 del 2019

    dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, nella parte in cui non prevedeva che per i delitti ivi contemplati potessero essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione

    La Consulta censurava la presunzione assoluta collegata alla mancata collaborazione; decisione che ha avviato la revisione del regime di ostatività

  • ordinanza Corte costituzionale n. 97 del 2021

    Ha sospeso il giudizio di legittimità costituzionale sull'ergastolo ostativo per un anno per consentire al Parlamento di intervenire, sottolineando l'incoerenza di un sistema che consentisse permessi e liberazione condizionale ma non le misure intermedie

  • Sez. U. Corte di cassazione, sentenza n. 40985 del 19/04/2018 (Di Maro)

    Ha stabilito criteri interpretativi generali: quando la legge indica nominativamente un delitto si riferisce al delitto consumato; quando richiama una categoria di delitti, la richiamata categoria può comprendere anche i delitti tentati (rilevante per misure come sequestro preventivo e confisca allargata)

  • Cassazione, precedenti (es. Sez.1 n.15755/2014, n.8707/2012, n.23505/2004, n.11781/2021)

    Giurisprudenza di merito e di legittimità che ha chiarito come l'ostatività possa operare anche per i delitti rimasti allo stadio del tentativo quando siano caratterizzati dal metodo o finalità mafiosa

  • ordinanza Corte costituzionale n. 227 del 2022

    Ha rinviato gli atti alla Corte di cassazione affinché il giudice a quo verifichi l'influenza della normativa sopravvenuta sulla rilevanza delle questioni sollevate

Massime di principio

  • Un reato commesso "con il metodo mafioso" ai sensi dell'art. 416-bis può essere considerato ostativo anche se rimasto nella forma del tentativo, secondo consolidata giurisprudenza, salvo diversa disposizione normativa.
  • Se durante l'iter processuale interviene una norma più favorevole (ius superveniens) che modifica l'assetto ostativo, questa va applicata immediatamente ai procedimenti pendenti e impone la rivalutazione delle istanze di misure alternative.
  • La Corte di cassazione, quando la modifica normativa richiede accertamenti di fatto complessi, annulla e rinvia al giudice di merito (Tribunale di sorveglianza) che ha la competenza per valutare gli elementi probatori e le condizioni concrete richieste dalla nuova disciplina.
  • Dopo le pronunce della Corte costituzionale e la modifica normativa, la presunzione di pericolosità derivante dalla mancata collaborazione non ha più carattere assoluto: il detenuto non collaborante può chiedere benefici se allega elementi specifici e concreti che escludono collegamenti attuali con la criminalità e il pericolo di ripristino.
  • Nelle situazioni analoghe, il difensore deve puntare sia a contestare l'applicabilità dell'ostatività (se fondata) sia a predisporre una robusta allegazione documentale circa la mancata attualità di collegamenti, la impossibilità di adempiere obbligazioni civili o le prove di riparazione, in modo da soddisfare gli oneri richiesti dalla normativa sopravvenuta.

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