Cassazione Penale, Sentenza n. 41026/2025 del 19/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello del 9/1/2025 che: dichiarava estinti per prescrizione i reati di truffa e minaccia; confermava la condanna per ricettazione di vari assegni (art. 648 c.p.) commessa 'tra il 12/09/2012 e il 06/09/2014'; rideterminava la pena concedendo la sospensione condizionale; e condannava alle spese la parte civile. Il ricorso per cassazione deduceva, in sintesi: (i) violazioni procedurali e mancata audizione dei funzionari bancari (art. 195 c.p.p.) che avrebbero redatto l'elenco degli assegni; (ii) vizi di motivazione e applicazione errata dell'art. 129 c.p.p. con riferimento ai reati di truffa (art. 640 c.p.) e minacce (art. 612 c.p.), sostenendo che doveva essere pronunciata piena assoluzione; (iii) errore nel calcolo della prescrizione della ricettazione, sostenendo che il termine doveva retrodatare alla rapina del 12/09/2012 e quindi essere già decorso; (iv) mancata motivazione della decisione sul beneficio ex art. 175 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati (e in parte generici): la richiesta di audizione dei funzionari bancari non risultava documentata nel fascicolo e la Corte di appello aveva adeguatamente motivato l'uso delle dichiarazioni della persona offesa e la attendibilità dell'elenco degli assegni; la motivazione per relationem alla sentenza di primo grado è stata ritenuta legittima. Il terzo motivo (prescrizione della ricettazione) è stato invece accolto: in assenza di prova certa della data di acquisizione degli assegni da parte dell'imputato, deve applicarsi il principio "favor rei" determinando la consumazione in prossimità del reato presupposto (12/09/2012). Calcolati anche i periodi di sospensione (507 giorni), il termine di prescrizione risultava già maturato; conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato di ricettazione è estinto per prescrizione. L'esame del quarto motivo è stato reso superfluo dalla decisione sul terzo.
Norme richiamate
Norma delittuosa contestata (ricettazione). La Corte ha ritenuto che, in mancanza di prova certa sulla data di acquisizione degli assegni, si applichi il principio "favor rei" e si fissi la data di consumazione in prossimità del reato presupposto, con conseguente decorrenza della prescrizione.
Articolo relativo al reato di truffa: la Corte d'appello e il Tribunale avevano ritenuto provata la sussistenza degli artifizi/raggiri; la Cassazione ha ritenuto corretto tale accertamento e la conferma in sede di appello.
Articolo relativo al reato di minacce: la Corte territoriale aveva richiamato dichiarazioni testimoniali dirette (teste) che hanno supportato la condanna; la Cassazione ha ritenuto la motivazione sufficiente.
Norma che disciplina la sentenza quando il reato si è estinto per prescrizione. La Corte ha confermato che la pronuncia ex art. 129 è corretta quando il reato è estinto e non sussistono elementi per una piena assoluzione.
Regola sull'assunzione di mezzi di prova e richiesta di escussione di testi. La Cassazione ha rilevato che la difesa non ha documentato l'effettiva richiesta di audizione dei funzionari bancari né l'eventuale rifiuto motivato del Tribunale, rendendo la censura generica.
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione e alla verifica del possesso del necessario contraddittorio; la Corte ha valutato la completezza motivazionale della sentenza impugnata.
Norma sull'appello e sulla valutazione della prova in secondo grado. La Corte ha ritenuto legittima la motivazione della Corte d'appello, anche per relationem rispetto alla sentenza di primo grado, quando adeguatamente richiamata e congrua.
Principio generale della prescrizione; utilizzato per il calcolo del termine prescrizionale del reato di ricettazione.
Indicazioni sui termini di prescrizione in relazione alla pena edittale; richiamato nel computo del termine di prescrizione.
Rilevante per il calcolo del termine prescrizionale massimo; preso insieme agli altri articoli per determinare la decorrenza della prescrizione per ricettazione.
Disposizione sulle cause di sospensione della prescrizione; la Corte ha computato complessivi 507 giorni di sospensione intervenuti nei procedimenti di primo grado e appello.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Regola sulle censure ammissibili in cassazione; la Corte ha richiamato il principio dell'autosufficienza del ricorso e la necessità di indicare specifici atti del processo per fondare la censura.
Norma richiamata in relazione a un beneficio invocato dall'imputato in appello; la Corte ha ritenuto superfluo esaminarne la mancata motivazione dopo aver annullato la condanna per prescrizione.
art. 620, lett. l) cod. proc. pen.
Richiamato nella requisitoria del PG in ordine alla menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (questione comunque non decisiva rispetto all'annullamento per prescrizione operato dalla Cassazione).
Massime di principio
- Quando la data di consumazione della ricettazione non risulta provata con precisione dall'accusa, va applicato il principio "favor rei" e la consumazione deve essere fissata nella data più favorevole all'imputato (in prossimità del reato presupposto), con possibile conseguente maturazione della prescrizione.
- L'onere di provare con precisione la data di commissione del reato grava sull'accusa; in mancanza di prova certa il termine prescrizionale va computato a vantaggio dell'imputato.
- Le richieste probatorie (es. audizione di specifici testi/ufficiali) devono risultare dal fascicolo e dalla motivazione; in cassazione le censure generiche o non documentate sono improcedibili per carenza di autosufficienza del ricorso.
- La motivazione per relationem alla sentenza di primo grado è legittima se il richiamo è congruo, il contenuto della pronuncia richiamata è noto o ostensibile e non emergono elementi nuovi giustificativi di un diverso esame.
- La pronuncia ex art. 129 c.p.p. (sentenza quando il reato è estinto) è corretta quando il giudice ritiene il reato estinto per prescrizione e non emergono condizioni che impongano una piena assoluzione; la distinzione tra sentenza di non punibilità e assoluzione piena va motivata.
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerati tutti i periodi di sospensione intervenuti nel processo (es. 507 giorni computati nel caso), e tali sospensioni possono incidere in modo decisivo sul decorso del termine prescrizionale.
- Se un motivo di impugnazione diventa superfluo in conseguenza dell'accoglimento di un altro motivo decisivo, il tribunale di legittimità può omettere l'esame del motivo residuo.
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