Cassazione Penale, Ordinanza n. 20783/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi mantenuta ferma la condanna pronunciata in appello per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato in concorso. Ha dedotto un unico motivo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità. In particolare, contestava la tenuta logica della motivazione sulla propria partecipazione al fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. è solo quello che emerge dal contrasto interno della motivazione con massime di अनुभवienza o con altre affermazioni della sentenza; nel caso di specie, la motivazione della decisione impugnata era coerente, poiché aveva spiegato che la condotta consisteva nell'impossessamento di energia elettrica in assenza di contratto di fornitura e/o di regolare contabilizzazione dei consumi, e aveva valorizzato sia l'utilizzo dell'immobile come abitazione da parte di tutti gli imputati sia la loro consapevolezza della partecipazione al fatto.
Norme richiamate
richiamato quale base del concorso di persone nel reato contestato
norma incriminatrice del furto, nella specie con riferimento alla fattispecie contestata di impossessamento di energia elettrica
aggravanti speciali del furto contestate nel capo di imputazione
individua il vizio di motivazione deducibile in cassazione; la Corte ne circoscrive l'ambito ai contrasti interni della motivazione con massime di esperienza o altre affermazioni del provvedimento
richiamato nel testo come parametro del vizio motivazionale, ma senza accoglimento della censura
presumibilmente implicato dalla condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende, ma non espressamente citato nel testo fornito
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è censurabile solo quando la motivazione presenti un effettivo contrasto logico interno o sia incompatibile con massime di esperienza o con altre affermazioni decisive della stessa sentenza; non basta una richiesta di rivalutazione del merito.
- La partecipazione al furto può essere desunta, in base a un ragionamento probatorio coerente, sia dalla disponibilità o utilizzazione comune del bene/luogo oggetto della condotta sia dalla consapevolezza della partecipazione al fatto da parte degli imputati.
- Quando la sentenza impugnata abbia spiegato in modo coerente l'assenza di un titolo di fornitura o di una regolare contabilizzazione dei consumi e abbia individuato gli elementi della compartecipazione, il ricorso che si limiti a contestare l'accertamento di fatto è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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