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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37497/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi erano nuovi perché non proposti in appello e dunque non deducibili in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione resa all'esito di giudizio abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Nola, aveva dichiarato non doversi procedere per alcuni capi e confermato la responsabilità per concorso in furto aggravato ai capi A e I e per estorsione al capo G, rideterminando la pena. In cassazione il difensore ha dedotto: 1) violazione di legge e vizi di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi richiesti per l'autorizzazione delle intercettazioni sull'utenza indicata e sull'omessa motivazione in ordine alla posizione dell'imputato; 2) vizi di motivazione con riferimento al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva ex art. 99, comma 4, c.p., anche alla luce di pronunce della Corte costituzionale e dell'intervenuto risarcimento del danno in relazione al capo G, nonché al mancato riconoscimento di un'attenuante ulteriore invocata nel ricorso. La Corte ha ritenuto entrambe le censure inammissibili perché non risultava che fossero state dedotte in appello: si tratta quindi di motivi nuovi non proponibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Inoltre, quanto al bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva, il ricorso si fondava su elementi non dedotti nei gradi precedenti; analogo rilievo valeva per la censura sul mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità, richiamandosi anche un precedente della Corte di cassazione che esclude la deducibilità in cassazione della questione se non prospettata in appello.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lett. c) ed e); comma 3

    i motivi di ricorso che non siano stati previamente dedotti in appello non sono deducibili in cassazione e comportano inammissibilità del ricorso.

  • art. 69 c.p.

    richiamato per il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti generiche e recidiva.

  • art. 62-bis c.p.

    invocato dal ricorrente per ottenere le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    richiamato con riguardo alla recidiva oggetto del bilanciamento con le attenuanti generiche.

  • art. 62 n. 6 c.p.

    richiamato in relazione all'intervenuto risarcimento del danno, ma la questione non era stata prospettata in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, come conseguenza dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere proposte questioni nuove che non siano state dedotte con i motivi di appello; la mancata devoluzione della censura al giudice di merito preclude il sindacato della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
  • Quando si contesta in cassazione il bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e recidiva, il ricorso deve confrontarsi con gli elementi effettivamente prospettati nei gradi di merito: non è consentito fondare la censura su dati o circostanze non dedotti prima.
  • La doglianza relativa al mancato riconoscimento di una specifica attenuante, anche se collegata a pronunce della Corte costituzionale o ad eventi successivi come il risarcimento del danno, è inammissibile se la questione era già proponibile in appello ma non è stata effettivamente sottoposta al giudice di secondo grado.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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