Ordinanza n. 385/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione -OMISSIS- in data 22 gennaio 2026, notificato il 22 gennaio 2026, con cui è stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in data 23 maggio 2025, su istanza dalla signora -OMISSIS-, in favore di -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore di un lavoratore straniero
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone la sospensione cautelare. Le censure erano incentrate sul difetto di istruttoria e sul difetto di motivazione. In particolare, hanno sostenuto che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato che la società agricola era stata costituita da poco, il 15 novembre 2024, trovandosi in fase di start up e caratterizzata da un basso fatturato; inoltre, il volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA relativa al 2024 non sarebbe stato idoneo a rappresentare la situazione economica della società al momento dell’adozione del provvedimento. È stata altresì contestata l’indicazione delle banche dati consultate dall’Amministrazione. La revoca era fondata sul parere negativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro, che aveva ritenuto non dimostrata la capacità economica della società, considerando il volume d’affari IVA pari a -5 euro, la presenza di 12 lavoratori già in forza e il numero delle istanze di lavoro stagionale presentate. L’Ispettorato aveva inoltre ritenuto inattendibile il prospetto contabile infrannuale prodotto dalla società, poiché provvisorio, non consolidato e privo dei costi del lavoro. In giudizio il Ministero ha aggiunto che la società aveva presentato 41 istanze, che la documentazione era incompleta e non consentiva di ricostruire il volume d’affari né la sostenibilità economica dell’impiego dei lavoratori richiesti; ha inoltre dedotto l’esito positivo di cinque pratiche e l’esistenza di un accesso ispettivo nel quale erano stati trovati lavoratori irregolari impiegati da una società collegata.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris. Ha ritenuto che le censure di difetto di istruttoria e di motivazione non fossero supportate, alla luce delle difese dell’Amministrazione. In particolare, dagli atti risultava che il provvedimento aveva tenuto conto della documentazione prodotta dalla società con riferimento a un congruo periodo dell’anno 2025, dal 1° gennaio al 30 settembre, nonché delle risultanze delle banche dati Punto Fisco e Net INPS. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti, nella fase cautelare, a escludere l’evidente fondatezza delle doglianze relative alla mancata considerazione della fase di start up e all’insufficiente motivazione. Il TAR ha rilevato, senza decidere in via definitiva, anche l’esistenza di un ulteriore provvedimento del 22 gennaio 2026, non impugnato, avente a oggetto il rigetto di un’altra istanza di nulla osta, nonché di provvedimenti riguardanti una società collegata, non menzionati nell’atto impugnato. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate in 800 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 9 D.M. 27 maggio 2020
È richiamato quale parametro per i requisiti reddituali e la capacità economica necessari ai fini del nulla osta al lavoro.
art. 44, comma 5, D.L. 73/2022
È richiamato quale base dell’attestazione relativa al rispetto dei requisiti di capacità economica per le istanze di lavoro.
Circolare n. 3/2022
È richiamata dall’Ispettorato quale fonte amministrativa applicata per la valutazione della capacità economica del datore di lavoro.
nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro prot. 2066 del 21 marzo 2023
È richiamata quale indicazione applicativa posta a fondamento del parere negativo sulla capacità economica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- In sede cautelare, le censure di difetto di istruttoria e di motivazione non sorreggono la sospensione del provvedimento quando dagli atti e dalle difese dell’Amministrazione risulti che sono stati esaminati la documentazione economica riferita a un periodo significativo e le risultanze delle banche dati istituzionali pertinenti.
- La valutazione della capacità economica del datore di lavoro ai fini del nulla osta al lavoro può fondarsi sul confronto tra il volume d’affari risultante dalle banche dati fiscali, i costi presumibili del personale già impiegato e il numero delle ulteriori assunzioni richieste.
- Un prospetto contabile infrannuale meramente provvisorio può essere ritenuto inidoneo a dimostrare la capacità economica del datore di lavoro quando non esponga i costi del lavoro e non consenta una rappresentazione attendibile della sostenibilità delle assunzioni richieste.
- Nella fase cautelare, la verifica del fumus boni iuris può tenere conto delle precisazioni fornite dall’Amministrazione in giudizio quando esse illustrino elementi istruttori già acquisiti e considerati nel procedimento, senza introdurre una motivazione integralmente nuova.
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