Cassazione Penale, Sentenza n. 46906/2023 del 22/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza con cui la Corte di appello aveva confermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale e per il reato tributario (art. 11, comma 1, d.lgs. n. 74/2000), censurando in particolare: a) la mancata prova del dolo necessario per la bancarotta fraudolenta (si contestava che la cessione del ramo d'azienda fosse un'operazione in buona fede finalizzata a ottenere contributi pubblici e a salvaguardare i posti di lavoro); b) la mancata riqualificazione come bancarotta preferenziale e l'omessa valutazione dell'esimente di cui all'art. 217-bis r.d. n. 267/1942; c) l'assenza di motivazione sul loro concreto contributo e sulla componente fraudolenta degli atti che avrebbero sottratto risorse all'Erario. I ricorrenti sostenevano altresì che molti creditori erano stati soddisfatti dalla cessionaria Mastermedia s.r.l. e che l'operazione non aveva avuto scopo distrattivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili e li ha respinti. Ha confermato la qualificazione dell'operazione come bancarotta fraudolenta patrimoniale perché la cessione, posta in essere quando la JET s.r.l. era già insolvente, ha sottratto al patrimonio della cedente i beni (inclusi i crediti per contributi pubblici) costituendo una destinazione del patrimonio incompatibile con la funzione di garanzia verso i creditori, e ha impedito il soddisfacimento dell'Erario. La Corte ha ritenuto sufficiente il dolo generico per la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale; ha escluso che si trattasse di bancarotta preferenziale perché i pagamenti dei creditori sono stati fatti in realtà dalla cessionaria e non con risorse del patrimonio della fallita; ha anche dichiarato inammissibile parte delle censure per violazione di regole di impugnazione. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento e ad altri oneri processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 11, comma 1
La norma sul delitto tributario è stata applicata per ritenere integrato il reato di sottrazione al pagamento delle imposte in conseguenza della condotta distrattiva che ha impedito il soddisfacimento dell'Erario
r.d. n. 267 del 1942 (Legge fallimentare), art. 216, ultimo comma
Riferimento alle pene accessorie richiamate in sentenza a carico dei condannati
r.d. n. 267 del 1942 (Legge fallimentare), art. 217-bis
I ricorrenti avevano invocato l'esimente di cui all'art. 217-bis; la Corte ha ritenuto che la fattispecie non fosse riconducibile all'ipotesi che giustifichi tale esimente
r.d. n. 267 del 1942 (Legge fallimentare), art. 223, comma 2, n.1
La Corte ha chiarito che per la bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessario l'aggravamento del dissesto richiesto per altre ipotesi previste dall'art. 223
Richiamato in relazione all'autorizzazione assembleare necessaria per la validità della cessione: l'autorizzazione assembleare non esclude di per sé la responsabilità penale se il fatto produce effetti distrattivi
codice di procedura penale, art. 606, comma 3
Richiamato per la inammissibilità di motivi nuovi in cassazione non sollevati in appello
codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento a carico dei ricorrenti
Massime di principio
- La cessione di un ramo d'azienda da parte di un'impresa già in stato prefallimentare può integrare bancarotta fraudolenta patrimoniale anche se, in astratto, l'operazione è legittima: ciò avviene quando la cessione sottrae al patrimonio della cedente risorse che avevano funzione di garanzia per i creditori.
- Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale è sufficiente il dolo generico: non è necessario dimostrare la volontà di causare il fallimento, ma è sufficiente la consapevolezza di destinare il patrimonio in modo da privare i creditori della loro garanzia o di assumere il rischio di tale esito.
- La riqualificazione in bancarotta preferenziale richiede che i pagamenti siano stati effettuati con risorse appartenenti al patrimonio della società poi fallita; il fatto che terzi o la cessionaria abbiano soddisfatto i creditori può escludere la bancarotta preferenziale e rendere più grave la fattispecie distrattiva.
- L'autorizzazione assembleare o la finalità dichiarata di conservare l'attività e i posti di lavoro non escludono automaticamente la responsabilità penale: l'operazione va valutata nel suo concreto effetto sulle ragioni dei creditori.
- Nell'impugnazione in Cassazione la critica al valore probatorio degli atti e la richiesta di rivalutazione delle prove sono fortemente limitate: il giudice di legittimità non riedita il merito della valutazione probatoria se non in presenza di travisamenti pacifici e oggettivi delle risultanze.
- Per ridurre il rischio di responsabilità penale in operazioni straordinarie con impresa in difficoltà è necessaria una documentazione rigorosa (valutazioni patrimoniali, motivazioni economiche, verifica dell'impatto sui creditori) e soluzioni che garantiscano effettivamente la par condicio creditorum o forme di tutela equivalenti.
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