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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26205/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal tribunale per un reato in materia di stupefacenti. L'unico motivo dedotto denunciava violazione dell'art. 133 c.p., assumendo che la circostanza aggravante dell'ingente quantitativo fosse stata valorizzata due volte: una volta come aggravante e una seconda volta nella determinazione della pena entro la cornice edittale dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, con conseguente asserita illegittimità del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché riproponeva censure già esaminate e disattese dal giudice di merito. È stato affermato che, ai fini della determinazione della pena, il giudice può considerare il medesimo dato di fatto sotto diversi profili e per differenti finalità senza violare il ne bis in idem. È stato inoltre ribadito che la quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se non frutto di arbitrio o di motivazione manifestamente illogica. Il ricorso è quindi stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    La censura sulla determinazione della pena è stata ritenuta infondata perché il giudice di merito può valorizzare il fatto concreto ai fini della commisurazione della sanzione, entro i limiti della discrezionalità motivata.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice relativa al reato in materia di stupefacenti per il quale era stata confermata la condanna.

  • art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Richiamato come aggravante contestata e oggetto della doglianza sulla sua indebita ulteriore valorizzazione in sede di dosimetria della pena.

  • ne bis in idem

    È stato escluso che il medesimo dato fattuale, utilizzato per qualificare l'aggravante e anche per la pena, integri una violazione del divieto di doppia valutazione ai fini sanzionatori.

Massime di principio

  • In tema di dosimetria della pena, il giudice può utilizzare il medesimo dato fattuale sotto distinti profili giuridici e per finalità diverse, senza che ciò comporti di per sé violazione del ne bis in idem.
  • La valutazione del trattamento sanzionatorio appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se priva di motivazione, arbitraria o manifestamente illogica.
  • La deduzione in sede di legittimità di una presunta duplicazione valutativa dell'aggravante non è sufficiente se il giudice di appello ha già fornito una motivazione coerente e conforme a principi consolidati.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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