Cassazione Civile, Ordinanza n. 04791/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Il proprietario di un'area di mq. 4050 ha chiesto alla Corte d'appello la determinazione giudiziale del giusto indennizzo conseguente a un provvedimento di acquisizione sanante adottato dal Comune ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, ritenendo non congrua la somma liquidata dall'ente, che aveva riconosciuto un pregiudizio patrimoniale di euro 1,50 al mq. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso, sostenendo l'applicabilità del termine di trenta giorni previsto dall'art. 29 d.lgs. n. 150/2011. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. In cassazione il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 42-bis e 54 d.P.R. n. 327/2001, 29 d.lgs. n. 150/2011, 12 e 14 preleggi, 152 c.p.c., 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, sostenendo che il termine decadenziale di 30 giorni previsto per l'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio non sia estensibile all'indennizzo da acquisizione sanante; con il secondo motivo ha denunciato l'erroneo diniego della rimessione in termini e del prospective overruling.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il termine perentorio di 30 giorni previsto per l'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio non si applichi alla contestazione dell'indennizzo liquidato nel provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Ha quindi affermato che l'azione poteva essere proposta entro il termine ordinario di prescrizione, non ancora maturato al momento del deposito del ricorso. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. L'ordinanza della Corte d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
disciplina l'acquisizione sanante; la determinazione dell'indennizzo in tale provvedimento può essere contestata giudizialmente nel termine ordinario di prescrizione, senza applicazione del termine decadenziale di 30 giorni previsto per l'espropriazione ordinaria.
art. 54 commi 1 e 5 d.P.R. n. 327/2001
richiamato dal ricorrente per sostenere che il regime decadenziale dell'opposizione alla stima riguarda la diversa procedura espropriativa ordinaria e non l'acquisizione sanante.
la Corte ne esclude l'estensione al caso dell'art. 42-bis quanto al termine di 30 giorni, pur richiamando l'orientamento che ne consente l'applicazione quanto a competenza e rito.
art. 12 preleggi
invocato per escludere interpretazioni estensive o analogiche di norme che prevedono decadenze.
art. 14 preleggi
richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai limiti dell'interpretazione estensiva/analogica delle norme eccezionali o derogatorie.
richiamato nel motivo di ricorso; dal testo non emerge una specifica applicazione decisoria da parte della Corte.
art. 24 Cost.
utilizzato dalla Corte per affermare che i termini a pena di decadenza che comprimono l'azione non possono essere estesi in assenza di espressa previsione di legge.
art. 111 Cost.
richiamato nel ricorso e nel quadro dei principi del giusto processo; dal testo non emerge una autonoma statuizione applicativa.
art. 6 CEDU
richiamato dal ricorrente a sostegno della tutela effettiva del diritto di azione.
art. 113 Cost.
richiamato nella massima riportata dalla Corte per escludere interpretazioni analogiche che condizionino l'esercizio del diritto di azione.
richiamato nella motivazione per evidenziare che il termine ex art. 29, comma 3, opera nell'ambito del procedimento formale di stima dell'espropriazione ordinaria.
richiamato nella motivazione come parte del procedimento formalizzato di determinazione dell'indennità di esproprio.
richiamato in relazione al deposito della memoria nel giudizio di cassazione.
richiamato per descrivere il provvedimento della Corte d'appello che ha dichiarato inammissibile il ricorso.
richiamato nel secondo motivo per sostenere la rimessione in termini.
Massime di principio
- Il termine perentorio previsto per l'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio non è estensibile alla contestazione dell'indennizzo liquidato con il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis, in assenza di un espresso richiamo normativo.
- Le disposizioni che prevedono decadenze e condizioni di inammissibilità dell'azione sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate in via analogica o estensiva oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
- La comune natura indennitaria delle somme dovute nell'espropriazione ordinaria e nell'acquisizione sanante non comporta automaticamente l'integrale estensione del regime processuale della prima alla seconda, soprattutto quando i procedimenti amministrativi hanno struttura diversa.
- Quando non opera un termine decadenziale specifico, la contestazione giudiziale dell'indennizzo segue il termine ordinario di prescrizione.
- Se il primo motivo di ricorso è fondato e determina la cassazione con rinvio, il secondo motivo resta assorbito.
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