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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13645/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna per calunnia. Con il ricorso ha chiesto, in via preliminare, la restituzione nel termine per impugnare, deducendo di essere rimasto privo del difensore di fiducia, sospeso dall'albo per un lungo periodo, circostanza che gli avrebbe impedito di depositare tempestivamente il ricorso entro il termine finale indicato. La Corte ha rilevato però che l'impugnazione era tardiva e che l'istanza di restituzione nel termine era inammissibile, sia perché non era stata indicata la data di effettiva conoscenza della sospensione del difensore, sia perché la sospensione/cancellazione del difensore dall'albo non integra caso fortuito o forza maggiore; inoltre, il ricorrente avrebbe comunque dovuto scegliere un difensore professionalmente valido e vigilare sull'incarico conferito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo tardiva l'impugnazione e inammissibile l'istanza di restituzione nel termine. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui tale sanzione accessoria segue all'inammissibilità quando non risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 368 c.p.

    norma incriminatrice del reato per il quale la condanna di merito era stata confermata in appello; non è oggetto di rivalutazione nel merito, ma costituisce il titolo del giudizio impugnato

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la trattazione de plano dell'impugnazione quando questa debba essere dichiarata inammissibile

  • art. 175 c.p.p.

    la restituzione nel termine richiede il rispetto del termine di dieci giorni dalla conoscenza dell'evento dedotto a fondamento della decadenza

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende non si applica solo se l'impugnazione è proposta senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Sez. 1, n. 21222 del 25/05/2006, Mari, Rv. 233865

    la sospensione o cancellazione del difensore dall'albo non integra caso fortuito o forza maggiore; incombe sull'imputato l'onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull'esatto adempimento dell'incarico

Massime di principio

  • L'istanza di restituzione nel termine per impugnare è inammissibile se il richiedente non allega e dimostra la data in cui ha avuto conoscenza del fatto impeditivo, quando tale dato sia necessario per verificare il rispetto del termine decadenziale.
  • La sospensione o cancellazione del difensore dall'albo professionale, anche se non comunicata dal professionista al cliente, non integra di regola caso fortuito o forza maggiore idonei a giustificare la rimessione in termini.
  • L'imputato ha un dovere di diligenza nella scelta del difensore e nella vigilanza sull'esecuzione dell'incarico conferito; la sua inerzia o negligenza impedisce di qualificare l'errore come evento inevitabile.
  • Quando il ricorso per cassazione è inammissibile e non risulta che la causa di inammissibilità sia stata determinata senza colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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