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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27073/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce dall'attuazione di un sequestro conservativo presso terzi disposto nei confronti del debitore su crediti da questi vantati verso una società terza, che aveva reso dichiarazione positiva. Il debitore si era costituito davanti al giudice dell'esecuzione sostenendo che il proprio credito fosse sequestrabile e pignorabile solo nei limiti del quinto perché derivante da rapporto di agenzia. Il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato attuato il sequestro soltanto nei limiti del quinto della somma dichiarata dal terzo, liquidando le spese in misura parzialmente posta a carico del debitore. Il creditore procedente ha allora proposto appello avverso tale provvedimento, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 323, 339, 616, 618, 619 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., assumendo che l'ordinanza avesse contenuto sostanziale di sentenza perché avrebbe deciso una opposizione all'esecuzione sulle limitazioni di pignorabilità del credito, con conseguente appellabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso e ha confermato l'inammissibilità dell'appello dichiarata dalla Corte d'appello. Ha precisato che il provvedimento del giudice dell'esecuzione, quando chiude la procedura di attuazione del sequestro conservativo dichiarandolo attuato solo nei limiti della sequestrabilità/pignorabilità dei crediti presso terzi, non è una sentenza resa su opposizione all'esecuzione, ma un'ordinanza emessa nell'esercizio dei poteri officiosi del giudice dell'esecuzione. Il rimedio esperibile era quindi l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; solo se il giudice si fosse limitato a sospendere la procedura a fronte di una vera opposizione ex art. 615 c.p.c. sarebbe stato esperibile il reclamo ex art. 624 c.p.c. La Corte ha dunque rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 323 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell'appellabilità del provvedimento, ma la Corte esclude che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione abbia natura di sentenza impugnabile con appello

  • art. 339 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente, ma non applicabile al provvedimento di chiusura della procedura esecutiva/cautelare emesso dal giudice dell'esecuzione

  • art. 616 c.p.c.

    la Corte distingue la vera opposizione all'esecuzione dalla definizione della procedura di attuazione del sequestro e chiarisce che il rimedio dipende dalla natura del provvedimento

  • art. 617 c.p.c.

    è il rimedio corretto per contestare l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che definisce la procedura di attuazione del sequestro conservativo e ne determina l'ambito di efficacia, anche quanto alle spese

  • art. 618 c.p.c.

    richiamato nel motivo, ma il suo ambito non conduce all'appello del provvedimento del giudice dell'esecuzione

  • art. 619 c.p.c.

    richiamato nel motivo, ma non rilevante ai fini dell'appellabilità dell'ordinanza di attuazione del sequestro

  • art. 624 c.p.c.

    il reclamo ex art. 624 c.p.c. è esperibile solo contro il provvedimento sommario di sospensione della procedura, emesso quando il giudice dell'esecuzione prenda atto di una opposizione ex art. 615 c.p.c. e lasci la procedura pendente

  • art. 630 c.p.c.

    richiamato dalla Corte nel descrivere gli effetti dell'estinzione conseguente alla mancata fissazione del termine o alla mancata riassunzione, nel quadro dell'opposizione all'esecuzione

  • art. 289 c.p.c.

    può essere chiesta l'integrazione del provvedimento qualora il giudice ometta di fissare il termine per introdurre il merito dell'opposizione all'esecuzione

  • art. 545 c.p.c.

    richiamato come norma che prevede limiti di pignorabilità dei crediti, applicabili anche alla sequestrabilità dei crediti oggetto della procedura

  • art. 93 c.p.c.

    giustifica la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario del controricorrente

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 376 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 24 Cost.

    invocato dal ricorrente, ma non idoneo a trasformare in sentenza appellabile il provvedimento del giudice dell'esecuzione

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228

    norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte

Massime di principio

  • Nel procedimento di attuazione del sequestro conservativo presso terzi, l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione dichiara attuato il sequestro solo nei limiti della pignorabilità o sequestrabilità del credito è un provvedimento esecutivo-cautelare di chiusura della procedura, non una sentenza su opposizione all'esecuzione.
  • Il rimedio contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione va individuato in base alla natura del provvedimento stesso: se il giudice definisce la procedura, il mezzo è l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; se invece si limita a sospendere la procedura a fronte di una vera opposizione ex art. 615 c.p.c., è esperibile il reclamo ex art. 624 c.p.c.
  • La proposizione di una opposizione all'esecuzione da parte del debitore non esclude i poteri officiosi del giudice dell'esecuzione, che può comunque verificare l'effettiva debenza del credito e i limiti legali di pignorabilità o sequestrabilità.
  • Le spese liquidate nell'ordinanza che definisce la procedura di attuazione del sequestro o nell'ordinanza resa in fase sommaria di opposizione possono essere contestate secondo il rimedio proprio del provvedimento, non mediante appello diretto.
  • In nessun caso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che definisce l'attuazione del sequestro conservativo presso terzi è direttamente appellabile.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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