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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38481/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cimmino ha chiesto la riparazione per ingiusta detenzione sostenendo che il periodo trascorso in regime di affidamento in prova ai servizi sociali (ex art. 47 Ord. Pen.) era stato superiore alla pena da espiare in seguito al mancato riconoscimento tempestivo della disciplina del reato continuato. Ha impugnato il rigetto della Corte d'Appello che aveva ritenuto estinta la pena in data 19/06/2017 e quantificato la detenzione in eccesso in anni 3, mesi 6, giorni 27. Nei ricorsi si è inoltre contestata la mancata indennizzabilità del periodo in affidamento in prova e si è richiesto il ristoro per i cinque mesi di detenzione carceraria subiti tra il 29/05/2014 e il 06/10/2014 a seguito di ordine di esecuzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e confermato il principio secondo cui il periodo trascorso in affidamento in prova ai servizi sociali non è indennizzabile ai sensi dell'art. 314 c.p.p., aderendo all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità. In subordine, ha rilevato che l'eccedenza di pena non derivava da un ordine di esecuzione illegittimo ma dall'esercizio di un potere discrezionale del giudice dell'esecuzione (riconoscimento della continuazione), per cui la detenzione patita non è "ingiusta" ai fini dell'equo indennizzo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    La norma è interpretata come riferimento all'equo indennizzo esclusivamente per la "custodia cautelare subita" (misure custodiali), escludendo quindi in via generale le misure alternative come l'affidamento in prova dalla indennizzabilità per ingiusta detenzione.

  • art. 47 Ord. Pen.

    Norma richiamata per identificare l'affidamento in prova ai servizi sociali quale misura alternativa all'espiazione della pena; la Corte ne ha tratto la conseguenza che il periodo in affidamento è qualificato come non indennizzabile ai sensi dell'art. 314 c.p.p.

  • art. 5 Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo

    Richiamato come parametro sovranazionale: la giurisprudenza della Cassazione considera comunque coerente il limite dell'art. 314 c.p.p. con l'art. 5 CEDU nella parte in cui l'indennizzo è previsto per privazioni della libertà illegittime, ma la valutazione dell'indennizzabilità è rimessa all'interpretazione normativa nazionale.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 310/1996

    Richiamata per ricordare che la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva riparazione per ordini di esecuzione erronei; tuttavia la Corte di Cassazione ha sviluppato criteri interpretativi per delimitare i casi in cui riconoscere l'indennizzo.

  • Giurisprudenza Cassazione (es. Sez. 4, n. 57203/2017)

    Richiamata per il principio secondo cui l'indennizzo può essere riconosciuto anche per vicende successive alla condanna connesse all'esecuzione (ordine di esecuzione divenuto illegittimo, tardiva applicazione di benefici, ecc.), purché non vi sia comportamento doloso o gravemente colposo del detenuto e purché si tratti di violazioni di legge e non di esercizio di potere discrezionale.

Massime di principio

  • Il periodo trascorso in affidamento in prova ai servizi sociali è, secondo l'orientamento prevalente, non indennizzabile ai sensi dell'art. 314 c.p.p., perché non qualificato come misura custodiale.
  • L'indennizzo per ingiusta detenzione può essere riconosciuto quando la detenzione deriva da un ordine di esecuzione illegittimo o da errori/ritardi non imputabili a colpa grave o dolo del detenuto (es.: ordine non aggiornato, esecuzione di pena già estinta, tardiva scarcerazione), ma non quando la differenza deriva dall'esercizio legittimo del potere discrezionale del giudice dell'esecuzione (es.: riconoscimento della continuazione).
  • Spetta al ricorrente provare che l'eccesso di detenzione è dovuto a illegittimità o errore dell'autorità e non a comportamenti propri che abbiano concorrso a produrlo.
  • La Corte di Cassazione distingue tra detenzione 'ingiusta' (giuridicamente senza titolo per violazione di legge) e detenzione risultante da una legittima riformulazione della pena in sede esecutiva: solo la prima apre diritto all'indennizzo.
  • In caso di esito negativo del ricorso per ingiusta detenzione, il ricorrente può essere condannato alle spese e ad una somma alla cassa delle ammende; la difesa dello Stato deve comunque aver svolto un'attività processuale concreta per poter ottenere la liquidazione delle proprie spese.

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