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Sentenza

Sentenza del 07/08/2015 n. 16598 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia sostenendo, con due motivi, che non fossero deducibili le quote di ammortamento dell'avviamento derivanti dal disavanzo da annullamento generato dalla fusione per incorporazione della D. N. S.r.l. In particolare, ha contestato sia l'errata interpretazione dei presupposti richiesti per il riconoscimento fiscale del disavanzo, sia l'insufficienza della prova che la plusvalenza realizzata dal precedente socio cedente avesse concorso alla formazione del relativo reddito d'impresa.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che, ai fini del riconoscimento fiscale del disavanzo da annullamento ai sensi del D.Lgs. n. 358 del 1997, art. 6, è sufficiente dimostrare che il maggior valore abbia concorso alla formazione del reddito di un'impresa residente; non è invece necessario provare che tale reddito sia stato concretamente assoggettato a imposta o che fosse effettivamente tassabile. La documentazione prodotta dalla contribuente, inclusa la relazione di stima e la dichiarazione del cedente, è stata ritenuta idonea a dimostrare la realizzazione della plusvalenza. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 358 del 1997, art. 6

    "che abbia concorso a formare il reddito di un'impresa residente"

    La norma consente il riconoscimento fiscale del disavanzo da annullamento, entro i limiti previsti, quando il maggior valore corrispondente abbia concorso alla formazione del reddito di un'impresa residente. Non richiede, invece, la prova dell'effettiva tassazione o della concreta tassabilità di quel reddito.

  • D.Lgs. n. 358 del 1997, art. 6, comma 3

    "i componenti positivi o negativi di reddito"

    L'incorporante deve documentare i componenti positivi o negativi di reddito relativi alle partecipazioni annullate, realizzati dalla stessa o dai precedenti possessori. Non deve dimostrare che tali componenti siano stati effettivamente sottoposti a imposizione.

  • TUIR, art. 123, commi 1 e 2, nel testo vigente ratione temporis

    La fusione societaria opera, in via generale, secondo il principio di neutralità fiscale e non determina il realizzo delle plusvalenze o minusvalenze latenti. Tale principio può essere derogato dalla disciplina speciale sul disavanzo da annullamento.

  • Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 5

    Sono state esaminate le censure relative alla violazione o falsa applicazione di legge e all'insufficienza della motivazione. La Corte ha escluso entrambi i vizi, ritenendo corretta l'interpretazione normativa e non sindacabile in cassazione la valutazione di merito delle prove adeguatamente motivata.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    La contribuente ha depositato memoria illustrativa nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Quando una norma fiscale richiede che un valore abbia concorso alla formazione del reddito, tale requisito può essere distinto dalla concreta tassazione: salvo una previsione espressa, non è necessario dimostrare che il reddito sia stato effettivamente assoggettato a imposta.
  • In materia di fusioni, il principio generale è la neutralità fiscale; il riconoscimento di valori fiscali collegati al disavanzo da annullamento costituisce un'eccezione subordinata alla prova documentale dell'effettiva origine economica del maggior valore.
  • La società incorporante deve conservare e produrre documentazione idonea a collegare il disavanzo al maggior valore già emerso presso la società cedente o i precedenti possessori, come bilanci, relazioni di stima e attestazioni contabili.
  • La Corte di cassazione non rivaluta normalmente il merito delle prove: se il giudice tributario indica le fonti del proprio convincimento e la motivazione non è apparente o contraddittoria, una diversa lettura dei documenti non integra di per sé un vizio di legittimità.
  • La soluzione dipende dalla normativa vigente nel periodo d'imposta considerato: per operazioni analoghe occorre verificare la disciplina temporalmente applicabile e gli eventuali successivi cambiamenti legislativi.

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