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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19197/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Messina che aveva riformato in senso favorevole l'imputato limitatamente al trattamento sanzionatorio. Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al riconoscimento personale/fotografico basato sul numero di targa e sull'identificazione fotografica effettuata nelle indagini; 2) violazione di legge per mancata notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia avv. Giusy Loredana Russo; 3) in memoria successiva, deduceva l'illegalità della pena irrogata, contestando che il giudice sarebbe partito dal minimo edittale di tre anni (previsto dalla L. n.103/2017) pur essendo la data del fatto anteriore alla modifica (minimo edittale allora pari a un anno), e contestava inoltre l'applicazione della continuazione con riferimento a un capo non compreso nell'imputazione.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto i primi due motivi in parte inammissibili e in parte infondati: la Cassazione non può rieditare i fatti né sovrapporre la propria valutazione alle risultanze di merito; la Corte d'Appello ha motivato l'identificazione con riferimento alla testimonianza oculare di Travaglia Antonina (descrizione immediata, annotazione della targa, riconoscimento fotografico confermato in dibattimento) e alla intestazione dell'autovettura al D'Antoni. La dedotta mancata notifica è priva di pregio perché l'avv. Russo era difensore del coimputato e non del ricorrente. Quanto alla censura sulla pena, la Corte ha valutato tale motivo come nuovo e, quindi, inammissibile salvo che si tratti di pena "illegale": la pena concretamente inflitta (3 anni e 6 mesi aumentata marginalmente per continuazione) rientrava nella forbice edittale vigente al momento della commissione dei fatti (reclusione da 1 a 6 anni) e pertanto non risultava "illegale" ma al più "illegittima"; tale illegittimità non è sanabile in questa sede. Si procede altresì alla condanna del ricorrente alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81, comma finale, c.p.

    Norma richiamata nell'epigrafe relativa alla partecipazione o concorso di persone nel reato; citata nel capo di imputazione ma non oggetto di specifica interpretazione nella decisione di legittimità

  • art. 624-bis c.p.

    "reclusione da uno a sei anni" (formulazione vigente al tempo della consumazione)

    Delitto contestato al ricorrente; la Corte verifica che la pena concreta irrogata rientri nella forbice edittale vigente al momento del fatto, ragion per cui non può essere dichiarata illegale

  • legge n. 103 del 23/06/2017, art. 1, co. 6, lett. a)

    modificazione della cornice edittale prevedendo la reclusione da tre a sei anni

    Richiamata dal ricorrente per sostenere l'illegalità della pena, ma la Corte osserva che la norma è successiva ai fatti e che la pena applicata resta comunque compatibile con la forbice allora vigente

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Richiamato per affermare i limiti del sindacato di legittimità; la Corte ricorda che, anche dopo la modifica operata dalla L. 46/2006, è preclusa alla Cassazione la revisione degli elementi di fatto alla base della valutazione di merito

  • art. 213 c.p.p.

    Richiamato implicitamente nel discorso sul valore probatorio del riconoscimento fotografico: le formalità previste per la ricognizione personale non condizionano la valutazione del riconoscimento fotografico quale dichiarazione e prova ai fini del giudice del merito

  • art. 585, comma 4, secondo periodo, c.p.p.

    Richiamato per affermare l'inammissibilità di nuovi motivi introdotti con memoria nel procedimento di cassazione, salvo che si tratti di questioni che rendono la pena illegale

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per la rivalutazione dei fatti: i giudizi sul riconoscimento, sulla attendibilità delle testimonianze e sulla valutazione delle prove spettano al giudice di merito e sono in linea di massima insindacabili in cassazione, salvo vizi motivazionali rilevanti.
  • Il riconoscimento fotografico operato nelle indagini ha valore probatorio se confermato in dibattimento; la sua efficacia non dipende esclusivamente dalle formalità previste per la ricognizione personale (art. 213 c.p.p.), ma dal valore della dichiarazione confermativa valutata liberamente dal giudice.
  • Le censure difensive che si limitano a prospettare una diversa interpretazione delle risultanze probatorie senza individuare un concreto vizio motivazionale sono di norma inammissibili in Cassazione.
  • Le eccezioni processuali relative alla mancata notifica devono indicare con precisione l'atto e dimostrare il pregiudizio o l'interesse processuale: se il presunto difetto riguarda il difensore di un altro imputato e non l'interessato, la censura è priva di rilevanza.
  • Motivi nuovi introdotti con memoria successiva al ricorso principale sono inammissibili per effetto dell'art. 585 c.p.p., comma 4, salvo che riguardino l'illegalità della pena; tuttavia occorre distinguere tra pena "illegale" (contraria alla legge o eccedente il massimo edittale) e pena solo "illegittima" (zoppicante nella motivazione o nella quantificazione ma rientrante nei limiti edittali): solo la prima consente intervento d'ufficio della Cassazione.
  • Nel processo d'appello vige il divieto di reformatio in peius rispetto agli elementi autonomi della pena determinati in primo grado; tuttavia, se la pena definitiva rientra comunque nella cornice edittale applicabile al tempo del fatto, l'eventuale errore nel fissare la pena base può risultare soltanto in una illegittimità non sanabile in Cassazione.

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