Cassazione Civile, Ordinanza n. 12130/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il ricalcolo della pensione di anzianità di un lavoratore dello spettacolo iscritto alla gestione ex ENPALS, con particolare riferimento alla "Quota B" del trattamento di quiescenza. I giudici di merito avevano accolto la domanda del pensionato ritenendo che, per la Quota B, non dovesse applicarsi il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 e degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che la disciplina del massimale pensionabile non fosse stata abrogata e dovesse continuare ad applicarsi anche alla Quota B; con il secondo, in via subordinata, ha denunciato la violazione degli artt. 2934, 2938 e 2946 c.c. per il mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del credito azionato dal pensionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, richiamando un precedente recente e ribadendo che, nella determinazione della Quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971 continua ad applicarsi e non è stato né espressamente né tacitamente abrogato dai successivi interventi normativi, incluso il d.lgs. n. 182/1997. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971
il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto per la gestione ex ENPALS resta applicabile anche alla determinazione della Quota B della pensione e non risulta abrogato dai successivi interventi legislativi
art. 13, lett. a), d.lgs. n. 503/1992
individua la Quota A del trattamento pensionistico, riferita alle anzianità contributive maturate anteriormente al 1993
art. 13, lett. b), d.lgs. n. 503/1992
individua la Quota B del trattamento pensionistico, riferita alle anzianità contributive maturate dal gennaio 1993
è richiamato dal ricorrente come norma sopravvenuta che non avrebbe inciso sul permanere del massimale pensionabile per la Quota B
non determina l'abrogazione tacita del limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile, che resta compatibile con la nuova disciplina
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale utilizzata per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso
richiamato nel secondo motivo di ricorso in tema di prescrizione del diritto azionato
richiamato nel secondo motivo di ricorso in tema di rilevabilità della prescrizione
richiamato nel secondo motivo di ricorso quale termine ordinario di prescrizione
art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997
disposizione menzionata come intervento modificativo che non ha inciso sull'operatività del massimale pensionabile nella Quota B
art. 2, comma 4, lett. a), l. n. 106/2022
richiamata solo per ribadire il riconoscimento legislativo della specificità e discontinuità del lavoro nello spettacolo
Massime di principio
- Nella determinazione della quota di pensione riferita alle anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1992 per i lavoratori dello spettacolo, il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina speciale continua ad operare se non risulta espressamente abrogato o incompatibile con la normativa sopravvenuta.
- L'interpretazione delle norme previdenziali speciali deve tenere conto della coerenza sistematica e della sostenibilità del sistema pensionistico, evitando letture che introducano, per una sola categoria, criteri distonici rispetto all'assetto generale.
- Quando la disciplina successiva riorganizza il calcolo della pensione distinguendo tra Quota A e Quota B, la specialità del regime non consente di desumere automaticamente la soppressione di limiti già previsti per il calcolo della base pensionabile.
- Se il primo motivo di ricorso è accolto e definisce la questione decisiva di diritto, il motivo subordinato resta assorbito e non richiede esame.
- La declaratoria di cassazione con rinvio impone al giudice di merito di uniformarsi al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione nel riesaminare la domanda e nel regolare le spese.
- Le questioni di prescrizione dedotte in via subordinata restano prive di rilievo processuale quando l'accoglimento del motivo principale è sufficiente a travolgere la decisione impugnata.
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