Cassazione Penale, Sentenza n. 9669/2022 del 21/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Grosso era imputata per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale in relazione a frasi rivolte durante un controllo stradale: "ora sì che ve la faccio pagare a tutti e tre, siete dei farabutti" (rivolto a tutti e tre gli operatori) e, rivolgendosi all'isp. Ingemi, "stronzo e vigliacco". La Corte d'appello aveva assolto la ricorrente per le offese contro Ordile e Capilli ma l'aveva condannata per l'offesa verso Ingemi; la ricorrente ha impugnato sostenendo, fra l'altro, la errata applicazione dell'art. 341-bis c.p. (richiesta della presenza di più persone estranee all'offeso), vizio di motivazione e irragionevolezza nelle statuizioni sulle spese processuali. Il Procuratore generale e la difesa hanno chiesto l'annullamento senza rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Ha rilevato che la sentenza di merito ha erroneamente applicato l'art. 341-bis c.p., computando fra i presenti coloro che assistevano nello svolgimento delle loro funzioni; in base alla giurisprudenza di questa Sezione, per configurare l'oltraggio è necessaria la presenza di almeno due persone estranee all'offeso. Di conseguenza la condotta non integra il reato contestato e la pronuncia di merito è annullata integrale.
Norme richiamate
La Corte ha interpretato che l'oltraggio al pubblico ufficiale richiede che l'offesa si consumi alla presenza di almeno due persone estranee all'offeso; non possono essere computati come tali i colleghi che assistono nel compimento delle loro funzioni
art. 620, lett. d), cod. proc. pen.
art. 620, lett. d), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione l'annullamento senza rinvio quando la sentenza impugnata sia viziata da violazione di legge e il fatto non sussiste
Giurisprudenza richiamata: Sez. 6, n. 30136 del 09/06/2021 (Leocata)
Sez. 6, n. 30136 del 09/06/2021, Leocata, Rv. 281838
Precedente applicabile che conferma il principio secondo cui, nell'ipotesi di offese rivolte a un appartenente alle forze dell'ordine, non possono essere considerate "persone presenti" ai fini dell'art. 341-bis quelle che assistono nell'esercizio delle loro funzioni
Massime di principio
- Per la configurabilità dell'art. 341-bis c.p. l'offesa al pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone estranee all'offeso; non si computano come tali i colleghi che assistono nello svolgimento delle loro funzioni
- Offese dirette a un singolo pubblico ufficiale, pronunciate in presenza solo di altri operatori che svolgono la loro funzione, potrebbero non integrare il reato di oltraggio e determinare l'assenza del fatto
- La presenza di un solo testimone esterno che riferisca frasi "poco gradevoli" può non essere sufficiente a dimostrare l'oltraggio: la valutazione richiede elementi che comprovino la natura offensiva e la presenza richiesta dalla norma
- Se la Corte territoriale applica erroneamente la norma penale determinando la non sussistenza del fatto, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio
- In caso di assoluzione o annullamento per non sussistenza del fatto, le statuizioni civilistiche e le spese correlate devono essere adeguatamente riviste o revocate in coerenza con l'esito penale
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9440/2022 del 21/03/2022
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9443/2022 del 21/03/2022
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9445/2022 del 21/03/2022
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9446/2022 del 21/03/2022
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9447/2022 del 21/03/2022
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9450/2022 del 21/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →