Cassazione Penale, Ordinanza n. 24060/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per rapina. L'unico motivo deduceva la correttezza della motivazione in punto di colpevolezza, sostenendo che la decisione fosse illogica perché fondata su una diversa lettura degli elementi probatori, su una diversa ricostruzione storica dei fatti e su una diversa valutazione dell'attendibilità delle fonti di prova. Il ricorso, secondo la Corte, si risolveva in una mera riproposizione di censure già esaminate e disattese in appello e mirava, in sostanza, a ottenere un nuovo giudizio di merito sulla prova, precluso al giudice di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse diretta a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e non evidenziasse vizi logici della motivazione di merito. Ha inoltre valorizzato che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo la responsabilità dell'imputato, attribuendo rilievo decisivo alle dichiarazioni della persona offesa e al riconoscimento dell'imputato effettuato con certezza nelle indagini preliminari e confermato in dibattimento, nonostante il tempo trascorso. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato per cui è stata affermata la responsabilità dell'imputato.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito dedurre censure che, sotto l'apparente denuncia di illogicità della motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto, delle prove o dell'attendibilità dei testimoni.
- La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella del giudice di merito né confrontare la motivazione impugnata con modelli argomentativi alternativi estranei alla sentenza.
- La mera reiterazione in cassazione di motivi già dedotti e disattesi nei gradi di merito non è idonea a fondare un valido motivo di ricorso se non evidenzia specifici vizi di legittimità.
- Le dichiarazioni della persona offesa, quando non costituita parte civile, possono essere da sole sufficienti a fondare l'affermazione di responsabilità penale, purché il giudice di merito le valuti con particolare rigore e ne accerti la credibilità e l'attendibilità alla luce dell'intero compendio probatorio.
- Il riconoscimento dell'imputato da parte della persona offesa, se effettuato con certezza e non inficiato da interferenze esterne o da elementi contrari emersi dagli atti, può costituire base probatoria idonea per la declaratoria di responsabilità.
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