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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13103/2024 del 29/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 19/05/2023 del G.i.p. di Milano che aveva rigettato la richiesta di riduzione di un sesto della pena ex art. 442, comma 2-bis, c.p.p., per procedure definite con sentenza irrevocabile prima dell'entrata in vigore della norma. Ha censurato l'applicazione dell'art. 2, quarto comma, cod. pen. ritenendolo incompatibile con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), con la retroattività della legge penale più favorevole (lex mitior) e con orientamenti della giurisprudenza europea secondo i quali il procedimento penale non si esaurisce col giudicato ma con la cessazione dell'esecuzione, chiedendo di dichiararne l'illegittimità costituzionale nella parte che impedisce l'applicazione della lex mitior al giudicato.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. (introdotto dal d.lgs. 10/10/2022, n.150) prevede la riduzione di un sesto quando né l'imputato né il difensore abbiano impugnato la sentenza e che tale beneficio è applicabile de plano dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 676, comma 1 e 667, comma 4, c.p.p. Tuttavia la nuova disciplina ha natura sostanziale e può avere effetto retroattivo solo se più favorevole e nei limiti del giudicato: l'art. 2, quarto comma, cod. pen. limita l'applicazione della lex mitior alle sentenze definitive intervenute dopo l'entrata in vigore della norma; la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata e ha confermato che il giudicato costituisce un limite alla retroattività, in linea con la giurisprudenza costituzionale e di legittimità (citate le sentenze della Corte costituzionale e della Corte di Strasburgo). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 442, comma 2-bis, c.p.p.

    «quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione»

    Norma che introduce una riduzione automatica di un sesto per la mancata impugnazione; applicabile de plano dal giudice dell'esecuzione. La Corte la considera norma sostanziale applicabile retroattivamente se più favorevole, ma limitata dal giudicato.

  • art. 2, quarto comma, cod. pen.

    Limita l'applicazione della lex mitior quando sia intervenuto giudicato: la retroattività favorevole non opera se la sentenza è già definitiva prima dell'entrata in vigore della nuova norma; la Corte ha ritenuto costituzionalmente legittimo questo limite per la tutela della certezza dei rapporti.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 24, comma 1, lett. c)

    Atto normativo che ha introdotto l'art. 442, comma 2-bis, c.p.p.; la Corte ne valuta gli effetti in termini di retroattività e di rapporto col giudicato.

  • art. 676, comma 1 e art. 667, comma 4, c.p.p.

    Consentono al giudice dell'esecuzione di provvedere d'ufficio (de plano) alla riduzione della pena quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 442, comma 2-bis.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; applicata qui per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 3, 25, 27, 117 Cost. e art. 7 CEDU

    Richiamati dal ricorrente come fondamento di una presunta superiorità del principio di uguaglianza, della legalità della pena e della libertà personale rispetto al giudicato. La Corte ha ritenuto che tali principi non impongano l'abolizione del limite costituito dal giudicato e che la disciplina nazionale non violi tali norme.

  • Giurisprudenza citata (Corte Cost. n.74/1980; n.236/2011; Corte di Strasburgo, Scoppola c. Italia; Cassazione, Sez.1 n.42681/2023 Proshka)

    La giurisprudenza è stata richiamata per confermare che il principio di retroattività in mitius può subire deroghe da legge ordinaria quando esistano ragioni giustificative e che il giudicato costituisce un limite riconosciuto; la sentenza Proshka è richiamata per l'analoga conclusione circa l'art. 442, comma 2-bis.

Massime di principio

  • La lex mitior trova applicazione quando la nuova norma è più favorevole, ma il suo effetto è limitato dal giudicato: una sentenza irrevocabile prima dell'entrata in vigore della norma non può generalmente essere riformata per ottenere il beneficio.
  • Se il vantaggio normativo dipende da una condizione processuale (es. mancata impugnazione), rileva il principio tempus regit actum: conta il momento in cui la sentenza diventa irrevocabile rispetto all'entrata in vigore della norma.
  • Le questioni di legittimità costituzionale che mirano a rendere la lex mitior applicabile al giudicato hanno scarse probabilità di successo alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che tutela la certezza dei rapporti giuridici.
  • Quando la sentenza non è ancora definitiva (impugnazioni pendenti) o l'irrevocabilità si produce dopo l'entrata in vigore della norma, il beneficio può essere riconosciuto dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 676 e 667 c.p.p.
  • In caso di rigetto della domanda di applicazione della nuova norma favorevole, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.); valutare sempre la probabilità di successo prima di proporre il ricorso.
  • Per ottenere vantaggi su provvedimenti già definitivi, valutare soluzioni alternative (es. istanze di riesame dell'esecuzione, strumenti eccezionali) solo se esistono profili di illegittimità o revisionabilità del giudicato.

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