Cassazione Civile, Ordinanza n. 02224/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La vicenda nasce da una procedura esecutiva immobiliare nella quale un immobile di proprietà della ricorrente veniva aggiudicato a un prezzo ritenuto da lei incongruo. La parte proponeva opposizione agli atti esecutivi dinanzi al Tribunale, chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia del provvedimento di aggiudicazione per l'inadeguatezza del prezzo di vendita. Il Tribunale rigettava l'opposizione, rilevando che il prezzo di vendita coincideva con l'offerta minima già ammessa e fissata dal giudice dell'esecuzione e che, in ogni caso, le contestazioni avrebbero dovuto riguardare il provvedimento che aveva determinato quel prezzo o, se del caso, il decreto di trasferimento. Contro tale sentenza la ricorrente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) asserita mancata considerazione dell'art. 132 c.p.c. e conseguente motivazione inadeguata; 2) violazione degli artt. 570 e 586 c.p.c., sostenendo che il prezzo minimo di vendita non sarebbe di per sé intangibile e che l'art. 586 c.p.c. consentirebbe di reagire contro un'aggiudicazione a prezzo vile; 3) violazione degli artt. 586, 591-bis e 91 c.p.c., deducendo che, in caso di versamento del prezzo, l'unico rimedio sarebbe quello previsto dall'art. 586 c.p.c. La Corte rilevava che i motivi erano formulati senza individuare uno specifico vizio ex art. 360 c.p.c.; il primo era aspecifico, il secondo infondato perché non veniva indicato in quale fase e con quali deduzioni fosse stata prospettata in merito l'inadeguatezza del prezzo e se fosse stata chiesta la sospensione della vendita; il terzo era in parte inammissibile e in parte infondato per difetto di allegazione delle ragioni già dedotte in merito. La Corte richiamava la giurisprudenza secondo cui la sospensione della vendita ex art. 586 c.p.c. è ammessa solo in presenza di fatti nuovi successivi all'aggiudicazione, interferenze illecite, dolo nella stima scoperto dopo l'aggiudicazione o fatti conosciuti solo da una parte e poi fatti propri dalle altre. Non essendo ravvisati tali presupposti, il ricorso veniva rigettato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e privo di un corretto inquadramento del vizio denunciato; il secondo infondato, poiché non risultava che la pretesa inadeguatezza del prezzo fosse stata dedotta tempestivamente nel giudizio di merito né che fosse stata chiesta la sospensione della vendita; il terzo motivo è stato giudicato in parte inammissibile e in parte infondato per mancanza di specifiche allegazioni sulle ragioni poste a base della contestazione del prezzo. La Corte ha inoltre confermato il principio per cui il potere di sospendere la vendita ex art. 586 c.p.c. è circoscritto a situazioni eccezionali e non può fondarsi, di per sé, su una mera convenienza economica ex post o sull'andamento del mercato immobiliare. È stato disposto il rigetto senza spese, per mancata attività difensiva degli intimati, e l'onere del versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per lamentare una motivazione inadeguata; la Corte ha rilevato che la censura era del tutto aspecifica e non consentiva di cogliere il vizio denunciato.
Invocato congiuntamente all'art. 586 c.p.c. per contestare la disciplina della vendita esecutiva; la Corte ha ritenuto il motivo infondato per difetto di specifiche allegazioni e tempestiva deduzione in merito.
La Corte ha ribadito che il potere di sospendere la vendita dopo l'aggiudicazione per prezzo notevolmente inferiore a quello giusto è eccezionale e presuppone fatti nuovi, illeciti nella procedura, dolo nella stima o fatti conosciuti da una sola parte e successivamente fatti propri dalle altre.
Richiamato nel terzo motivo in relazione all'attività del professionista delegato; la censura è stata ritenuta inammissibile e infondata per genericità e difetto di allegazioni.
Invocato nel terzo motivo sulle spese; la Corte non ha ravvisato un'autonoma censura idonea a scalfire la decisione impugnata.
Richiamato per evidenziare che gli atti del professionista delegato si contestano davanti al giudice dell'esecuzione nei modi previsti dalla norma.
Richiamato nel procedimento di trattazione camerale del ricorso per cassazione.
Richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio con proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve essere formulata indicando con precisione il parametro di legittimità violato e il vizio denunciato; motivi generici o aspecifici sono inammissibili.
- La contestazione del prezzo di aggiudicazione in una vendita forzata non può risolversi in una mera deduzione dell'incongruità economica del prezzo, ma richiede l'allegazione di specifici elementi perturbatori della procedura o di presupposti eccezionali idonei a giustificare la sospensione ex art. 586 c.p.c.
- Il potere del giudice dell'esecuzione di sospendere la vendita dopo l'aggiudicazione è eccezionale e può essere esercitato solo in presenza di fatti nuovi successivi all'aggiudicazione, interferenze illecite, dolo nella stima scoperto dopo l'aggiudicazione o fatti noti solo a una parte e poi fatti propri dalle altre.
- Le doglianze contro gli atti del professionista delegato devono essere incanalate nei rimedi propri previsti dalla disciplina dell'esecuzione forzata e non possono essere confuse con l'impugnazione dell'aggiudicazione o del decreto di trasferimento.
- L'andamento del mercato immobiliare, anche se sfavorevole, non costituisce di per sé elemento idoneo a fondare l'ingiustizia del prezzo di aggiudicazione o la sospensione della vendita.
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