Cassazione Civile, Ordinanza n. 30140/2025 del 14/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Il proprietario di un'unità immobiliare adibita a studio dentistico, situata al piano primo di un fabbricato condominiale, deduceva di aver subito gravi danni da infiltrazioni d'acqua occorse nella notte tra l'8 e il 9 maggio 2010, provocate da perdite provenienti da tubature poste sopra la sua unità. Sosteneva che il condominio avesse dato corso alla denuncia del sinistro presso la propria assicurazione e che gli avesse poi trasmesso un assegno di 7.000 euro, da lui trattenuto solo come acconto sul maggior danno. Chiedeva quindi il risarcimento del residuo danno patrimoniale quantificato in euro 38.995,21. Il tribunale rigettava la domanda verso il condominio, e la corte d'appello confermava. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 2733 e 2735 c.c. e degli artt. 1175 e 1375 c.c., lamentando che la corte territoriale non avesse ravvisato una confessione giudiziale o stragiudiziale del condominio e della compagnia assicurativa in ordine alla responsabilità per il sinistro; 2) violazione degli artt. 1117, 2051 e 2043 c.c., sostenendo che la rottura della tubazione, avvenuta prima del contatore del condomino interessato, dovesse essere qualificata come avvenuta nel tratto condominiale, con conseguente responsabilità del condominio quale custode delle parti comuni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi: il primo perché, quanto alla pretesa confessione giudiziale, introduceva una questione nuova e comunque non specificamente allegata ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c.; quanto alla confessione stragiudiziale, la valutazione circa la sua sussistenza è rimessa al giudice di merito e la corte d'appello aveva motivatamente escluso qualunque riconoscimento di responsabilità, inoltre il pagamento effettuato dall'assicurazione non implicava di per sé ammissione di colpa. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava, sotto la veste di violazione di legge, a ottenere una diversa ricostruzione fattuale sulla collocazione privata del tratto di tubazione, accertamento riservato al merito; inoltre la censura era nuova e non rispettava l'art. 366, n. 6, c.p.c. In ogni caso, la corte ha ribadito il principio secondo cui la presunzione di condominialità ex art. 1117, n. 3, c.c. non si estende alle parti dell'impianto ricomprese nell'appartamento del singolo condomino o alle diramazioni che si innestino nel tratto di proprietà esclusiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di ciascun controricorrente e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
indica il rito sommario con cui era stata introdotta la domanda in primo grado, poi mutato in rito ordinario.
viene richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione di legge.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
la Corte lo applica nel senso che il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti posti a fondamento della censura, a pena di inammissibilità.
la presunzione di condominialità degli impianti non si estende alla parte dell'impianto ricompresa nell'appartamento del singolo condomino né alle diramazioni innestate nel tratto di proprietà esclusiva.
richiamato come norma sulla responsabilità da custodia, esclusa dalla corte di merito e non rivedibile in cassazione nei suoi accertamenti fattuali.
richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto fondante una diversa soluzione in assenza di una diversa ricostruzione giuridicamente ammissibile dei fatti.
richiamato in tema di confessione giudiziale, ma la relativa questione è stata dichiarata nuova e comunque non specificamente articolata.
richiamato in tema di confessione stragiudiziale; la Corte ha ribadito che la sua qualificazione è rimessa al giudice di merito.
invocato insieme alla buona fede, ma non idoneo a superare l'accertamento di merito sulla mancanza di confessione o di riconoscimento di responsabilità.
invocato insieme alla correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto, senza esito favorevole per il ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La deduzione di una confessione giudiziale o stragiudiziale in cassazione richiede specifica allegazione degli atti e dei documenti da cui essa dovrebbe risultare; in mancanza, la censura è inammissibile.
- La valutazione circa la sussistenza di una confessione stragiudiziale è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata.
- Non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle risultanze istruttorie, essendo tale rivalutazione riservata al giudice di merito.
- La presunzione di condominialità degli impianti comuni non si estende alla porzione di impianto compresa nella proprietà esclusiva del singolo condomino, né alle sue diramazioni funzionalmente innestate in tale tratto esclusivo.
- Il pagamento effettuato dall'assicuratore o dal soggetto chiamato a rispondere di un sinistro, quando qualificato come acconto o in esecuzione della copertura assicurativa, non implica automaticamente riconoscimento di responsabilità o confessione del debito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30108/2025 del 14/11/2025
- ordinanza_civile · 14 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30110/2025 del 14/11/2025
- ordinanza_civile · 14 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30134/2025 del 14/11/2025
- ordinanza_civile · 14 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30136/2025 del 14/11/2025
- ordinanza_civile · 14 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30137/2025 del 14/11/2025
- ordinanza_civile · 14 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30138/2025 del 14/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →