Cassazione Civile, Ordinanza n. 30134/2025 del 14/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (attrice)
La controversia
La lite originaria riguardava un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta per far dichiarare l'inefficacia di un atto di donazione immobiliare. Il Tribunale di Tivoli, investito della causa, aveva accolto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai convenuti e aveva dichiarato competente il Tribunale di Roma, ritenendo rilevante il luogo in cui si era svolta l'attività professionale generatrice del credito da tutelare. Contro tale ordinanza la parte attrice ha proposto regolamento necessario di competenza, sostenendo che l'eccezione territoriale formulata dai convenuti fosse incompleta, perché non aveva investito tutti i possibili fori concorrenti nell'azione revocatoria, in particolare né il foro generale delle persone fisiche ex art. 18 c.p.c. né il foro del luogo di adempimento ex art. 20 c.p.c. Si è costituita anche una terza intervenuta, già cliente nel rapporto professionale da cui era sorto il credito, aderendo al ricorso e chiedendo la conferma della competenza del Tribunale di Tivoli.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento necessario di competenza e lo ha accolto. Ha affermato che, nell'azione revocatoria ordinaria, la competenza territoriale va determinata applicando i criteri ordinari di collegamento previsti dagli artt. 18-20 c.p.c. e che l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile è inammissibile se non investe tutti i fori astrattamente applicabili. Poiché i convenuti avevano contestato solo uno dei possibili criteri e non anche il foro generale del convenuto e il foro del luogo di adempimento, il Tribunale di Tivoli non avrebbe potuto declinare la competenza. La Corte ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Tivoli, assegnando il termine di tre mesi per la riassunzione, e ha condannato i resistenti al pagamento delle spese in favore del ricorrente, compensandole invece nei rapporti tra resistenti e intervenuta.
Norme richiamate
Consente il regolamento necessario di competenza quando il provvedimento impugnato declina definitivamente la competenza.
foro generale delle persone fisiche
Per l'azione revocatoria costituisce uno dei criteri di collegamento territoriale astrattamente applicabili e deve essere specificamente investito dall'eccezione di incompetenza.
foro in cui è sorta l'obbligazione
Per l'azione revocatoria rappresenta un ulteriore criterio di collegamento territoriale; l'eccezione di incompetenza deve riguardare anche questo foro, non potendo essere limitata a un solo criterio.
azione revocatoria ordinaria
L'azione revocatoria è trattata come controversia avente ad oggetto una obbligazione da tutelare mediante inefficacia relativa del negozio fraudolento, con conseguente applicazione dei fori ordinari di cui agli artt. 18-20 c.p.c.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria la competenza per territorio si determina secondo i criteri ordinari di collegamento previsti per le controversie obbligatorie, non essendo sufficiente fare riferimento a un solo foro se ne sono astrattamente applicabili più di uno.
- L'eccezione di incompetenza territoriale derogabile deve essere completa: chi la solleva deve contestare tutti i fori concorrenti astrattamente applicabili, altrimenti l'eccezione è inammissibile.
- Se l'eccezione territoriale è incompleta, il giudice adito non può declinare la competenza sulla base del solo foro correttamente evocato dalla parte che eccepisce.
- Nel regolamento necessario di competenza è ammissibile il ricorso contro un provvedimento che abbia definitivamente declinato la competenza, e la Corte può dichiarare direttamente competente il giudice originariamente adito.
Come è indicizzato
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