Cassazione Civile, Ordinanza n. 30137/2025 del 14/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto contrattuale tra due società, risolto con precedente sentenza di merito. Una delle parti aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il recupero di somme asseritamente dovute in conseguenza della risoluzione del contratto; l’altra aveva proposto opposizione sostenendo, tra l’altro, che la domanda restitutoria fosse già stata proposta e respinta nel precedente giudizio, con conseguente giudicato. Il tribunale accolse l’opposizione e revocò il decreto ingiuntivo; la corte d’appello confermò. In cassazione la società ricorrente propose due motivi, ma la Corte non li esaminò nel merito perché rilevò d’ufficio la palese inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale ex art. 365 c.p.c.: il difensore aveva agito sulla base di una procura generale alle liti, rilasciata molti anni prima della sentenza impugnata, quindi priva del requisito di posteriorità e specificità richiesto per il ricorso per cassazione. La ricorrente, in memoria, aveva sostenuto che la questione fosse superata dalla giurisprudenza, ma la Corte ha escluso tale lettura. La resistente aveva chiesto anche la condanna personale del difensore alle spese, domanda respinta perché la procura, pur inidonea per la cassazione, era comunque esistente e non inesistente o falsa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare i motivi di merito, per mancanza di procura speciale valida ai fini del giudizio di legittimità. Ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato. Ha invece escluso la condanna personale del difensore alle spese, ritenendo che la procura generale, pur insufficiente a fondare lo ius postulandi in cassazione, non fosse inesistente o falsa.
Norme richiamate
Per proporre ricorso per cassazione occorre una procura speciale; una procura generale alle liti, se anteriore alla sentenza impugnata e non specificamente riferita all’impugnazione, non è idonea a fondare lo ius postulandi in cassazione.
Nel giudizio di merito era stata richiesta la condanna per responsabilità processuale aggravata, ma tale profilo non è stato deciso in questa sede di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Cass., Sez. Un., n. 10266/2018
È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto da un avvocato munito di procura generale priva di riferimento alla sentenza impugnata e all’impugnazione.
Cass., Sez. Un., n. 15777/2021
La specialità della procura per cassazione richiede che il conferimento sia successivo alla pubblicazione della sentenza impugnata.
Cass., Sez. Un., n. 2636/2009
La procura per cassazione deve riferirsi a una sentenza già esistente, quindi successiva alla sua pubblicazione.
Cass. n. 9975/1996
La specialità della procura manca sia se il testo non esprime l’intento di proporre ricorso per cassazione, sia se non è documentata la posteriorità rispetto alla decisione impugnata.
Cass., Sez. Un., n. 10706/2006
È il riferimento di sistema richiamato per la disciplina delle spese nei casi di attività processuale compiuta senza valido conferimento di procura.
Cass. n. 14474/2019
La condanna personale del difensore alle spese è ammissibile quando l’attività processuale sia svolta senza effettivo conferimento della procura, come nel caso di inesistenza o falsità della procura; non quando la procura sia solo invalida o inefficace.
Cass. n. 34638/2021
Quando la procura è nulla o invalida ma esistente, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese, perché il rapporto processuale con la parte si instaura comunque.
Cass. n. 29209/2024
Conferma il principio per cui l’invalidità della procura non equivale a inesistenza della stessa ai fini della condanna personale del difensore alle spese.
Cass. n. 5371/2025
La Corte non segue questo precedente, ritenendolo non condivisibile nella parte in cui estende la condanna personale del difensore a un caso di procura generale esistente ma priva di specialità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se sottoscritto in forza di una procura non speciale, perché la procura ex art. 365 c.p.c. deve essere conferita specificamente per quel giudizio e dopo la pubblicazione della sentenza impugnata.
- La procura generale alle liti, anche se ampia nel contenuto, non vale come procura speciale per il ricorso per cassazione se non contiene un riferimento espresso all’impugnazione della sentenza e se è anteriore alla decisione impugnata.
- Ai fini della condanna personale del difensore alle spese, occorre l’assenza effettiva di procura, o la sua falsità/inesistenza; se invece la procura esiste ma è solo invalida o inefficace per il singolo grado, le spese restano a carico della parte rappresentata.
- In sede di legittimità, l’inammissibilità per difetto di procura speciale preclude l’esame dei motivi di ricorso e comporta la condanna alle spese e l’ulteriore contributo unificato quando dovuto.
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