Cassazione Civile, Ordinanza n. 30138/2025 del 14/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro occorso in un capannone industriale in precedenza condotto in locazione dalla società ricorrente, dalla quale era stata sfrattata per morosità. Dopo l'esecuzione dello sfratto, alcuni beni della società sarebbero rimasti custoditi nel capannone; il giorno successivo si sviluppò un incendio doloso e la società denunciò anche il furto della merce. La società convenne in giudizio la propria assicuratrice chiedendo il pagamento dell'indennizzo previsto da una polizza all risk, quantificando il danno in oltre 410 mila euro. La compagnia resistette contestando sia l'operatività della copertura sia, soprattutto, la prova dell'esistenza e del valore dei beni asseritamente danneggiati, richiamando una dichiarazione liberatoria redatta in sede di sfratto e allegando elementi indiziari di comportamento doloso o non cristallino dell'assicurata. Il Tribunale rigettò la domanda per difetto di prova del danno; la Corte d'appello confermò, rilevando anche l'inammissibilità del primo motivo di gravame per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. e ritenendo comunque non dimostrato quali beni fossero effettivamente presenti nel capannone e quale fosse il loro valore. Con il ricorso per cassazione la società assicurata dedusse: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte d'appello dichiarato inammissibile il motivo d'appello sulla mancata ammissione delle prove orali e sull'omesso approfondimento istruttorio; 2) violazione degli artt. 2729, 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte deciso senza alcuni faldoni documentali asseritamente prodotti e non rinvenuti nel fascicolo; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte applicato l'art. 8 delle condizioni generali di polizza e valorizzato una sentenza penale senza che la compagnia avesse specificamente chiesto di accertarne i presupposti; 4) omessa pronuncia su due punti dell'appello, relativi alla stima di macchinari e arredi e alla dichiarazione liberatoria; 5) violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. per asserita contraddittorietà della motivazione circa l'efficacia probatoria del verbale del 4.11.2010. La Cassazione ha respinto tutti i motivi: il primo per difetto di autosufficienza e comunque perché l'appello era effettivamente aspecifico; il secondo perché fondato su doglianze non pertinenti, con profili semmai riconducibili a un vizio revocatorio e comunque meramente congetturali; il terzo per inammissibilità e difetto di decisività; il quarto perché in realtà censurava la valutazione del merito e, in ogni caso, la sentenza di merito comprendeva anche arredi e macchinari; il quinto perché la motivazione d'appello non era affetta da contraddizione, avendo la Corte usato argomenti convergenti sulla mancata prova del danno. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione del contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società assicurata, confermando la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva respinto la domanda di indennizzo contro l'assicuratrice. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi: ha confermato la declaratoria di inammissibilità del primo motivo di appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c.; ha escluso che vi fosse un errore per mancata disponibilità di documenti o per errata applicazione delle norme sulla prova; ha ritenuto non decisivo e comunque non correttamente prospettato il motivo relativo alla disciplina contrattuale e alle vicende penali; ha escluso l'omessa pronuncia sui beni diversi dalla merce; ha infine negato qualsiasi contraddizione logica nella motivazione sulla prova del danno. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
L'appello deve contenere una critica specifica alla decisione impugnata; la mera riproposizione di contestazioni istruttorie o di deduzioni generiche non è sufficiente.
art. 2697 c.c.
La deduzione della violazione dell'onere della prova non può essere usata in modo incongruo per censurare, in realtà, la valutazione di specificità del motivo di appello o il giudizio di merito sulla prova.
art. 2729 c.c.
Richiamo non pertinente nel caso concreto rispetto alla doglianza sull'asserita mancata disponibilità di documenti nel fascicolo; non incide sul decisum.
art. 115 c.p.c.
Può venire in rilievo solo se una prova ritualmente offerta sia stata considerata come non offerta, ma la censura deve essere specifica e non congetturale.
art. 116 c.p.c.
La valutazione delle prove è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti stretti dell'anomalia motivazionale o dell'errore di diritto.
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia richiede che il giudice abbia effettivamente omesso di decidere su una domanda o un motivo; non ricorre quando la questione sia stata comunque affrontata o sia priva di decisività.
art. 132 n. 4 c.p.c.
La motivazione non è contraddittoria se gli argomenti del giudice si muovono su piani diversi ma coerenti e convergenti verso il medesimo risultato probatorio.
art. 2700 c.c.
Il verbale fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza; la sua efficacia non può essere neutralizzata da contestazioni generiche.
art. 221 c.p.c.
La querela di falso è il mezzo necessario per contestare l'efficacia probatoria privilegiata del documento pubblico nei limiti consentiti dalla legge.
art. 96 c.p.c.
Richiamato dalla parte resistente per lite temeraria, ma senza esito decisorio nella pronuncia di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, il motivo deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza di primo grado; la denuncia della mera mancanza di motivazione o la riproposizione generica di richieste istruttorie non supera il vaglio di specificità dell'art. 342 c.p.c.
- In cassazione non è ammissibile una censura che, sotto l'apparente veste di violazione di norme processuali o di legge, miri in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio riservata al giudice di merito.
- La deduzione che un fascicolo o dei documenti non siano stati considerati deve essere precisa, autosufficiente e decisiva; la mera supposizione dello smarrimento o della mancata acquisizione non è sufficiente a fondare il vizio.
- L'omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice non si sia pronunciato su una domanda, eccezione o motivo autonomamente decisivo; non sussiste se la questione è stata comunque affrontata o se, anche esaminandola, l'esito non muterebbe.
- La motivazione non è contraddittoria quando il giudice utilizza argomenti diversi ma coerenti che convergono verso la medesima conclusione, specie in tema di prova del danno e di quantificazione dell'indennizzo assicurativo.
- Chi domanda un indennizzo assicurativo deve provare in modo adeguato il fatto costitutivo della pretesa, compresa l'esistenza, la consistenza e il valore dei beni asseritamente danneggiati; la prova non può essere affidata a documenti unilaterali o a stime non corroborate da elementi oggettivi.
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