Cassazione Civile, Ordinanza n. 30110/2025 del 14/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
La lite trae origine da una colluttazione avvenuta nel 1999 tra le parti, a seguito della quale furono presentate querele reciproche e si svolse un processo penale. In primo grado il convenuto nel presente giudizio civile fu condannato anche al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio. Il danneggiato, dopo un tentativo di accertamento tecnico preventivo dichiarato inammissibile, citò il responsabile nel 2016 per ottenere il risarcimento dei danni da lesioni. Il tribunale rigettò la domanda ritenendo prescritta l’azione, ma la corte d’appello riformò la decisione, escludendo la prescrizione e riconoscendo il fatto illecito e il nesso causale, nonché escludendo la legittima difesa putativa e il concorso di colpa del danneggiato. Il ricorrente in Cassazione articolò due motivi: con il primo dedusse violazione degli artt. 2947 c.c., 582, 583 e 157 c.p., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente applicato il termine decennale di prescrizione, mentre avrebbe dovuto applicarsi il termine quinquennale o comunque il termine penalistico risultante dal regime previgente al d.l. n. 251/2005, con conseguente maturazione della prescrizione; con il secondo dedusse violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando omessa pronuncia sulla domanda di accertamento del concorso di colpa del danneggiato e sulla domanda di compensazione tra le somme dovute nel presente giudizio e quanto già riconosciuto in altre decisioni penali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che, ai fini dell’art. 2947 c.c., il giudice civile deve procedere a un’autonoma qualificazione incidentale del fatto-reato per individuare il termine prescrizionale applicabile, senza essere vincolato dalla qualificazione data dal giudice penale. Ha quindi confermato che, nel caso concreto, il fatto integrava lesioni gravi dolose, soggette al termine decennale previsto dall’art. 157 c.p. nel testo vigente al tempo della commissione del fatto, con conseguente non maturazione della prescrizione alla luce degli atti interruttivi e della costituzione di parte civile. Ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: infondato quanto al concorso di colpa, perché la corte di merito si era espressa in fatto; inammissibile quanto alla domanda di compensazione, per difetto di specifica indicazione processuale delle sentenze poste a fondamento del preteso credito e per violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2947 c.c.
Per l’azione risarcitoria derivante da fatto costituente reato si applica il termine di prescrizione collegato al reato, ma il giudice civile deve accertarlo autonomamente e in via incidentale; il termine va valutato secondo il regime vigente al momento della consumazione del fatto.
art. 582 c.p.
Richiamato come norma incriminatrice delle lesioni ai fini della qualificazione del fatto-reato rilevante per la prescrizione civile.
art. 583 c.p.
Richiamato per la qualificazione delle lesioni gravi ai fini del termine prescrizionale applicabile.
art. 157 c.p.
Il termine di prescrizione del reato rileva per l’art. 2947 c.c.; si applica il termine vigente al momento del fatto, per irretroattività della disciplina successiva, anche se più favorevole in sede penale.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è scrutinata solo se la domanda risulta effettivamente proposta e specificamente riportata, con allegazione idonea a dimostrarne la decisività.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti posti a fondamento della censura; la mancanza di tale specificazione rende inammissibile la deduzione di omessa pronuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 11 disp. prel. c.c.
Richiamato quale base del principio di irretroattività della legge, applicato alla determinazione del termine prescrizionale civile collegato al reato.
art. 2 c.p.
La disciplina penale più favorevole non incide, in ambito civile, sulla cristallizzazione del termine prescrizionale al momento della consumazione del reato.
Massime di principio
- Ai fini dell’art. 2947 c.c., quando il danno deriva da un fatto che integra reato, il giudice civile deve qualificare autonomamente e incidentalmente il fatto per individuare il termine di prescrizione applicabile, senza essere vincolato dalla qualificazione o dal giudizio di equivalenza compiuti nel processo penale.
- Se il termine di prescrizione penale rilevante per l’art. 2947 c.c. è stato modificato dopo la consumazione del fatto, nel giudizio civile si applica il termine vigente al momento del fatto, per effetto del principio di irretroattività, senza che operi la disciplina penale più favorevole sopravvenuta.
- La costituzione di parte civile produce effetto interruttivo della prescrizione, ma la sua successiva revoca fa venir meno l’effetto interruttivo permanente, restando fermo l’eventuale effetto interruttivo istantaneo già verificatosi.
- La censura di omessa pronuncia è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente gli atti e i documenti sui quali la domanda o l’eccezione si fondava, né dimostra la decisività della pretesa omissione nel quadro processuale.
- L’accertamento del concorso di colpa del danneggiato, se effettuato dalla corte di merito in fatto, non può essere utilmente censurato in cassazione come omessa pronuncia.
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