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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30136/2025 del 14/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia originava da un rapporto di franchising tra le parti. In appello, la Corte d'appello di Perugia aveva riformato la decisione di primo grado e dichiarato l'incompetenza territoriale del Tribunale di Perugia, ritenendo competente alternativamente il Tribunale di Arezzo ai sensi dell'art. 19 c.p.c. oppure il Tribunale di Siena ai sensi dell'art. 20 c.p.c., sul presupposto dell'inefficacia della clausola che prevedeva un preteso foro esclusivo. La società ricorrente aveva quindi proposto ricorso per regolamento necessario di competenza articolato in tre motivi. Prima della trattazione camerale, tuttavia, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso; la controparte ha accettato la rinuncia.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente depositata prima dell'adunanza camerale, e della sua accettazione da parte della resistente. In conseguenza, ha dichiarato estinto il giudizio di regolamento di competenza. Ha inoltre precisato che non doveva provvedersi sulle spese, poiché l'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente escludeva il potere della Corte di statuire sul punto ai sensi dell'art. 391, quarto comma, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, depositata prima della decisione, determina l'estinzione del giudizio una volta accettata dalla controparte.

  • art. 391, quarto comma, c.p.c.

    nulla va disposto sulle spese di lite

    l'accettazione della rinuncia da parte della resistente esclude il potere della Corte di provvedere sulle spese.

  • art. 19 c.p.c.

    competente ... il Tribunale di Arezzo

    richiamato dalla sentenza di appello come criterio di competenza territoriale alternativa nel merito della questione di competenza.

  • art. 20 c.p.c.

    competente ... il Tribunale di Siena

    richiamato dalla sentenza di appello come ulteriore criterio di competenza territoriale alternativa nel merito della questione di competenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di regolamento di competenza, la rinuncia al ricorso depositata prima della trattazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo.
  • Quando la rinuncia al ricorso è accettata dalla parte resistente, la Corte non provvede sulle spese di lite.
  • La declaratoria di estinzione per rinuncia assorbe ogni esame dei motivi di competenza dedotti con il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaFranchising
RamiProcesso civileContratti
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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