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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07165/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte di appello è rimasta ferma, compresa l'applicazione della recidiva.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che lo aveva condannato in relazione a un fatto per il quale risultava contestata la recidiva. Il primo motivo deduceva violazione degli artt. 195 c.p. e 213 c.p.p. e vizio di motivazione, lamentando la mancata escussione di un soggetto indicato come Leonte e sostenendo che la prova di riconoscimento dell'imputato fosse stata costruita su elementi non idonei, con asserita violazione del principio di integrazione tra motivazione di primo e secondo grado. Il secondo motivo censurava la mancata esclusione della recidiva, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese in appello, e in parte manifestamente infondato; ha ritenuto altresì manifestamente infondato il secondo motivo, valorizzando i plurimi precedenti penali, tra cui tre per lo stesso reato, la capacità a delinquere e l'indifferenza per la risposta punitiva.

Norme richiamate

  • art. 195 c.p.

    La censura fondata su tale disposizione è stata ritenuta riproduttiva di doglianze già esaminate e comunque manifestamente infondata, poiché la testimonianza del soggetto indicato era ritenuta irrilevante ai fini decisivi dell'identificazione dell'imputato.

  • art. 213 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 195 c.p.; la Corte non ne ravvisa violazione, ritenendo infondate le censure sulla mancata escussione del teste e sulla valenza degli elementi di identificazione.

  • spese processuali

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

  • Cassa delle ammende

    La declaratoria di inammissibilità comporta anche la condanna al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

  • recidiva

    La Corte ha confermato l'applicazione della recidiva in presenza di plurimi precedenti penali, alcuni per lo stesso reato, e di elementi sintomatici di maggiore capacità a delinquere.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
  • La mancata escussione di un soggetto indicato come fonte di mero spunto investigativo non integra di per sé vizio decisivo, quando il suo apporto non abbia valore probatorio autonomo sull'identificazione dell'imputato.
  • Gli elementi utilizzati per identificare l'autore del fatto possono assumere valore solo indiziario o di supporto, senza che ciò comporti violazione di legge se il giudice di merito ne spiega la funzione nell'economia probatoria complessiva.
  • La recidiva può essere legittimamente confermata quando il giudice valorizzi plurimi precedenti penali, soprattutto se per reati della stessa indole, insieme a elementi sintomatici di una spiccata capacità a delinquere e di persistente indifferenza alla sanzione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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