Sentenza del 17/06/2015 n. 12532 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’avviso di accertamento riguardava Irpeg, Irap e Iva per il 2003. L’Agenzia aveva disconosciuto costi di edificazione per 140.000 euro e le relative detrazioni Iva, ritenendoli non inerenti all’attività agricola e agrituristica, e aveva contestato ricavi non dichiarati per la locazione di locali destinati a ricevimenti e rimborsi di spese per 2.400 euro. Le maggiori imposte accertate erano 54.870 euro di Irpeg, 7.726 euro di Irap e 33.094 euro di Iva, oltre a 5.995,05 euro di interessi e 23.922,50 euro di sanzioni. La CTP di Novara aveva accolto il ricorso della società; la CTR aveva riformato la decisione sui costi, giudicandoli non inerenti perché l’edificio realizzato differiva dalla concessione edilizia e dai limiti regionali dell’attività agrituristica, ma aveva confermato la CTP sugli altri rilievi. La società ha contestato in Cassazione, con i primi quattro motivi, la valutazione dell’inerenza, anche in relazione alla destinazione del fabbricato e all’oggetto sociale; l’Agenzia, con ricorso incidentale, ha denunciato la motivazione apparente della CTR sui restanti rilievi.
La decisione
La Cassazione ha accolto i primi quattro motivi del ricorso principale: il superamento dei limiti regionali per l’agriturismo e la difformità dalla concessione edilizia, anche se successivamente sanata, non bastano da soli a escludere l’inerenza. Questa va valutata concretamente rispetto all’attività d’impresa effettivamente esercitata o credibilmente programmata; nel caso, la funzione ricettiva del fabbricato non risultava incompatibile con l’attività della società e non risultavano elementi che indicassero un’utilizzazione personale o estranea all’impresa. Gli altri motivi della società sono stati dichiarati assorbiti. È stato accolto anche il primo motivo incidentale dell’Agenzia: la CTR aveva confermato apoditticamente la decisione di primo grado sugli altri rilievi, senza esaminare le contestazioni dell’appello né rendere riconoscibile la propria ratio decidendi; gli ulteriori motivi incidentali sono stati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio a un’altra sezione della stessa CTR per un nuovo esame e per la regolazione delle spese. Non vi è quindi una decisione definitiva sull’accertamento complessivo né un vincitore finale sull’intera controversia.
Norme richiamate
La pacifica circostanza che il fabbricato eccedesse i limiti previsti dalla su menzionata L.R. per gli immobili adibiti ad attività agrituristica, non appare decisiva ai fini del disconoscimento del requisito dell'inerenza dei costi di ristrutturazione; non implica invero, di per sè stessa, l'estraneità del bene (e dei correlativi costi) alle specifiche finalità dell'impresa, che dev'essere valutata su di un piano di concretezza ed effettività rispetto all'attività imprenditoriale del contribuente per come esercitata o credibilmente programmata.
L’inerenza non si esclude automaticamente perché il fabbricato eccede i limiti normativi dell’attività agrituristica. Occorre verificare concretamente se il bene e i relativi costi siano riferibili alle finalità dell’impresa, tenendo conto dell’attività svolta o credibilmente programmata.
La norma è menzionata dalla contribuente nel quarto motivo, ma la decisione non ne offre una distinta interpretazione né la applica autonomamente.
Va quindi affermata la nullità della sentenza, in quanto essa risulta corredata da motivazione solo "apparente", estrinsecatasi in argomentazioni apodittiche, disancorate dalla fattispecie concreta e sprovviste di riferimenti specifici e puntuali al rapporto in contestazione, assolutamente inidonee a rivelare la "ratio decidendi" e ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano dunque possibile il controllo di legittimità.
La motivazione è apparente quando è apodittica e generica, non collega le argomentazioni alla controversia e non permette di individuare la ragione della decisione né di verificarne la correttezza. La relativa carenza determina la nullità della sentenza.
E' dunque configurabile la "mancanza della motivazione" ai sensi dell'art. 132 c.p.c., n. 4), configurabile non solo quando la motivazione manchi del tutto, ma pure quando, come nel caso di specie, le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente generico da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del "decisum".
La mancanza di motivazione ricorre anche quando una motivazione formalmente presente è tanto generica da non consentire di riconoscerla come giustificazione della decisione.
Massime di principio
- La deducibilità dei costi va valutata in concreto in rapporto all’attività effettiva o ragionevolmente programmata dell’impresa: la mera difformità del bene dai limiti amministrativi o dalla concessione edilizia non prova, da sola, che esso sia estraneo all’attività aziendale.
- La violazione edilizia o amministrativa può comportare conseguenze sul relativo piano, ma non determina automaticamente l’inesistenza dell’inerenza fiscale; occorre verificare l’effettiva funzione economica del bene e l’eventuale uso personale o a favore di terzi.
- Il giudice d’appello che conferma la decisione di primo grado deve esporre un percorso argomentativo comprensibile e confrontarsi con le contestazioni rilevanti dell’appello. Una conferma meramente apodittica può integrare motivazione apparente e comportare la nullità della sentenza.
- La cassazione con rinvio non definisce necessariamente il merito di tutti i rilievi fiscali: quelli non decisi nel giudizio di legittimità devono essere riesaminati dal giudice di rinvio secondo i principi indicati.
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