Cassazione Penale, Ordinanza n. 25694/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo sulle attenuanti generiche perché già compiutamente confutato in appello e fondato su una rivalutazione non consentita in sede di legittimità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna. L'unico motivo dedotto riguardava vizi di motivazione e violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti generiche: il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale avesse omesso o male valutato gli elementi rilevanti ai fini del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e sostanzialmente reiterativo di una questione già adeguatamente esaminata e confutata in appello, osservando che il giudice di merito aveva correttamente valorizzato l'assenza di elementi positivamente apprezzabili, la gravità della condotta violenta tenuta contro pubblici ufficiali, l'intervento di una seconda pattuglia resosi necessario e i plurimi precedenti penali della stessa indole.
Norme richiamate
Le attenuanti generiche possono essere negate quando manchino elementi positivamente apprezzabili e la gravità della condotta, unitamente ai precedenti penali dell'imputato, deponga in senso sfavorevole.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che si limiti a riproporre questioni già adeguatamente esaminate e confutate dal giudice di merito è manifestamente infondato e può condurre alla declaratoria di inammissibilità.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi, con motivazione non illogica, l'assenza di elementi favorevoli, la gravità concreta della condotta e la presenza di precedenti penali della stessa indole.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito del trattamento sanzionatorio se la decisione di appello è sorretta da motivazione congrua e completa.
- L'inammissibilità del ricorso determina le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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