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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21755/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (privati)

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto l'indennizzo ex legge Pinto per la durata non ragionevole di un complesso contenzioso instaurato contro una Regione, avente ad oggetto l'annullamento di una delibera sui criteri di riequilibrio tra anzianità giuridica ed economica. Il procedimento si era svolto davanti al TAR Lazio, poi al Consiglio di Stato, ed era seguito da giudizi di ottemperanza. La Corte d'appello aveva applicato il criterio dell'autonomia tra giudizio di cognizione e giudizio di ottemperanza, ritenendo che la valutazione unitaria fosse possibile solo se l'ottemperanza fosse stata iniziata entro sei mesi dalla definizione della cognizione; per questo aveva escluso la tempestività della domanda di equa riparazione quanto alla fase di cognizione e aveva limitato il superamento della durata ragionevole ai soli giudizi di ottemperanza. In cassazione i ricorrenti hanno censurato tale impostazione con sei motivi: il secondo, ritenuto decisivo, denunciava violazione della legge Pinto e della CEDU per errata individuazione del termine di decorrenza e del concetto di processo/procedimento rilevante; il primo deduceva omesso esame di un fatto decisivo circa la partecipazione di alcuni ricorrenti ad altro giudizio di ottemperanza; gli altri motivi prospettavano ulteriori violazioni di fonti convenzionali e costituzionali, nonché richiesta di questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 l. 89/2001.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura sulla decorrenza del termine e sul criterio di unitarietà tra fase di cognizione e fase esecutiva/ottemperanza. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 19883/2019, secondo cui, ai fini della decadenza ex art. 4 l. 89/2001, la fase di cognizione va considerata unitariamente rispetto all'eventuale fase esecutiva nei confronti dello Stato-debitore, senza necessità che l'esecuzione inizi entro sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione; il termine decorre dalla definitività della fase esecutiva, mentre il tempo intermedio tra cognizione ed esecuzione non entra nel computo della durata del processo, potendo semmai rilevare come autonomo pregiudizio da ritardo nell'esecuzione. L'accoglimento del secondo motivo ha assorbito gli altri cinque. Il decreto della Corte d'appello di Perugia è stato cassato e la causa è stata rinviata alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità, affinché decida attenendosi al principio di diritto indicato.

Norme richiamate

  • art. 4 l. 89/2001

    Il termine di decadenza per proporre il ricorso va computato secondo il principio di unitarietà tra cognizione ed esecuzione nei casi considerati, e non richiede che l'ottemperanza sia iniziata entro sei mesi dalla definitività della cognizione; il dies a quo è collegato alla definitività della fase esecutiva.

  • art. 2 l. 89/2001

    Richiamato insieme all'art. 4 quale base normativa della domanda di equa riparazione per durata irragionevole del processo.

  • artt. 25, 35, 6 e 13 CEDU

    Invocati per sostenere la violazione del parametro convenzionale sulla durata del processo e sull'effettività della tutela.

  • art. 1, n. 8 del trattato di Lisbona

    Richiamato nei motivi di ricorso come fonte sovranazionale da applicare direttamente, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 24 Cost.

    Invocato a sostegno dell'effettività della tutela giurisdizionale.

  • artt. 117 e 111 Cost.

    Richiamati nei motivi di ricorso come parametri costituzionali di conformità e ragionevole durata del processo.

  • art. 55 d.l. n. 83 del 2012

    Richiamato per il testo modificativo dell'art. 4 l. 89/2001.

  • L. n. 134 del 2012

    Legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012, richiamata per la modifica dell'art. 4 l. 89/2001.

  • Corte costituzionale n. 88 del 2018

    Richiamata come passaggio interpretativo del testo dell'art. 4 l. 89/2001.

  • Sezioni Unite n. 19883/2019

    Il principio di diritto ivi affermato è assunto come regola decisiva per la soluzione della controversia.

Massime di principio

  • Ai fini della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la fase di cognizione e quella esecutiva/ottemperanza possono dover essere considerate unitariamente, quando l'esecuzione sia conseguente all'accertamento del diritto ottenuto in cognizione.
  • Non è necessario, per la tempestività del ricorso ex art. 4 l. 89/2001, che la fase esecutiva sia iniziata entro sei mesi dalla definitività della cognizione, se il termine va riferito alla definitività della fase esecutiva.
  • Il periodo tra la definitività della cognizione e l'inizio dell'esecuzione non si computa come "tempo del processo" ai fini dell'indennizzo, ma può eventualmente rilevare come autonomo pregiudizio da ritardo nell'esecuzione.
  • Quando un motivo di ricorso sulla corretta applicazione del parametro legale o convenzionale è fondato e decisivo, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
  • In sede di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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