Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27077/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

Il destinatario di una cartella di pagamento ha proposto opposizione davanti al giudice di pace avverso l’atto notificatogli dal locale agente della riscossione; l’opposizione è stata respinta perché ritenuta tardiva e quindi inammissibile. In cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 617 c.p.c. e nullità della sentenza per asserita affermazione falsa in fatto, sostenendo che il giudice di pace avesse erroneamente considerato tardiva l’opposizione, mentre la notifica dell’atto di opposizione sarebbe avvenuta in data 25/12/2016 e non 22/12/2016, con conseguente tempestività; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 617, 479-480 c.p.c. e degli artt. 111, comma 6, Cost., 132 n. 4 e 277 c.p.c., contestando nel merito la decisione che aveva ritenuto sufficiente il contenuto della cartella a individuare il titolo esecutivo giudiziario sottostante. La Corte ha rilevato che entrambi i motivi difettavano del requisito di specificità richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché il ricorrente non aveva riprodotto né localizzato il documento decisivo (la relazione di notificazione dell’opposizione), e non aveva quindi assolto al duplice onere di indicarne il contenuto e di precisarne l’ubicazione nel fascicolo; il secondo motivo, peraltro, è stato ritenuto assorbito e comunque diretto a censurare accertamenti di fatto del giudice di merito non sindacabili in cassazione. La controricorrente ha resistito, mentre l’altro ente intimato non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., ritenendo non autosufficienti i motivi perché privi della riproduzione e localizzazione del documento su cui si fondavano. Ha inoltre dichiarato inammissibile il controricorso della società resistente, poiché la procura speciale del soggetto che aveva sottoscritto il mandato difensivo non era stata prodotta in giudizio, impedendo la verifica del potere rappresentativo. Non sono state poste spese a carico di alcuna parte. È stato infine dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato quale norma sull’opposizione agli atti esecutivi, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorrente che censuri l’omessa o erronea valutazione di un documento deve produrlo, indicarne esattamente la collocazione nel fascicolo e trascriverne o riassumerne il contenuto; la mancanza anche di uno solo di tali adempimenti rende il ricorso inammissibile

  • artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c.

    richiamati ai fini della trattazione camerale del ricorso ritenuto destinato all’inammissibilità

  • artt. 479-480 c.p.c.

    richiamati nel secondo motivo di ricorso in relazione alla disciplina del titolo esecutivo e dell’intimazione di pagamento

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato nel secondo motivo per censurare la motivazione della sentenza di merito

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione al requisito della motivazione della sentenza

  • art. 277 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo

  • art. 77 c.p.c.

    la produzione della procura è indispensabile per verificare il corretto conferimento del potere rappresentativo al procuratore volontario; in mancanza, il ricorso o controricorso è inammissibile

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    data atto dei presupposti processuali per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione dichiarata inammissibile

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato quale parametro per l’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • In cassazione, la censura fondata su un documento richiede il rispetto del duplice onere di autosufficienza: il documento deve essere specificamente indicato, localizzato nel fascicolo e il suo contenuto deve essere riprodotto o almeno riassunto nel ricorso.
  • La mancata osservanza dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. comporta l’inammissibilità del motivo, anche quando la censura venga formalmente rubricata come violazione di legge.
  • Il giudizio di legittimità non consente di rivalutare accertamenti di fatto adeguatamente motivati dal giudice di merito, se la doglianza si risolve nella contestazione della ricostruzione fattuale compiuta nella sentenza impugnata.
  • Quando il controricorso è sottoscritto da un procuratore volontario, la procura che ne fonda i poteri deve essere prodotta in giudizio; l’omissione impedisce la verifica del potere rappresentativo e determina l’inammissibilità dell’atto.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazioneOpposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.