Cassazione Civile, Ordinanza n. 27077/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
Il destinatario di una cartella di pagamento ha proposto opposizione davanti al giudice di pace avverso l’atto notificatogli dal locale agente della riscossione; l’opposizione è stata respinta perché ritenuta tardiva e quindi inammissibile. In cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 617 c.p.c. e nullità della sentenza per asserita affermazione falsa in fatto, sostenendo che il giudice di pace avesse erroneamente considerato tardiva l’opposizione, mentre la notifica dell’atto di opposizione sarebbe avvenuta in data 25/12/2016 e non 22/12/2016, con conseguente tempestività; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 617, 479-480 c.p.c. e degli artt. 111, comma 6, Cost., 132 n. 4 e 277 c.p.c., contestando nel merito la decisione che aveva ritenuto sufficiente il contenuto della cartella a individuare il titolo esecutivo giudiziario sottostante. La Corte ha rilevato che entrambi i motivi difettavano del requisito di specificità richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché il ricorrente non aveva riprodotto né localizzato il documento decisivo (la relazione di notificazione dell’opposizione), e non aveva quindi assolto al duplice onere di indicarne il contenuto e di precisarne l’ubicazione nel fascicolo; il secondo motivo, peraltro, è stato ritenuto assorbito e comunque diretto a censurare accertamenti di fatto del giudice di merito non sindacabili in cassazione. La controricorrente ha resistito, mentre l’altro ente intimato non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., ritenendo non autosufficienti i motivi perché privi della riproduzione e localizzazione del documento su cui si fondavano. Ha inoltre dichiarato inammissibile il controricorso della società resistente, poiché la procura speciale del soggetto che aveva sottoscritto il mandato difensivo non era stata prodotta in giudizio, impedendo la verifica del potere rappresentativo. Non sono state poste spese a carico di alcuna parte. È stato infine dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
richiamato quale norma sull’opposizione agli atti esecutivi, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorrente che censuri l’omessa o erronea valutazione di un documento deve produrlo, indicarne esattamente la collocazione nel fascicolo e trascriverne o riassumerne il contenuto; la mancanza anche di uno solo di tali adempimenti rende il ricorso inammissibile
artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c.
richiamati ai fini della trattazione camerale del ricorso ritenuto destinato all’inammissibilità
richiamati nel secondo motivo di ricorso in relazione alla disciplina del titolo esecutivo e dell’intimazione di pagamento
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato nel secondo motivo per censurare la motivazione della sentenza di merito
richiamato nel secondo motivo in relazione al requisito della motivazione della sentenza
richiamato nel secondo motivo
la produzione della procura è indispensabile per verificare il corretto conferimento del potere rappresentativo al procuratore volontario; in mancanza, il ricorso o controricorso è inammissibile
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
data atto dei presupposti processuali per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione dichiarata inammissibile
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato quale parametro per l’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In cassazione, la censura fondata su un documento richiede il rispetto del duplice onere di autosufficienza: il documento deve essere specificamente indicato, localizzato nel fascicolo e il suo contenuto deve essere riprodotto o almeno riassunto nel ricorso.
- La mancata osservanza dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. comporta l’inammissibilità del motivo, anche quando la censura venga formalmente rubricata come violazione di legge.
- Il giudizio di legittimità non consente di rivalutare accertamenti di fatto adeguatamente motivati dal giudice di merito, se la doglianza si risolve nella contestazione della ricostruzione fattuale compiuta nella sentenza impugnata.
- Quando il controricorso è sottoscritto da un procuratore volontario, la procura che ne fonda i poteri deve essere prodotta in giudizio; l’omissione impedisce la verifica del potere rappresentativo e determina l’inammissibilità dell’atto.
- In caso di declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27010/2021 del 06/10/2021
- ordinanza_civile · 6 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27011/2021 del 06/10/2021
- ordinanza_civile · 6 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27014/2021 del 06/10/2021
- ordinanza_civile · 6 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27015/2021 del 06/10/2021
- ordinanza_civile · 6 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27016/2021 del 06/10/2021
- ordinanza_civile · 6 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27018/2021 del 06/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →