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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16632/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Velletri che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra due reati di rapina per i quali il ricorrente era stato condannato con due sentenze definitive (24/01/2010 e 24/03/2010). Il ricorrente denunciava violazione di legge (art. 81 c.p., art. 671 c.p.p., art. 27 Cost.) e vizio di motivazione, lamentando (i) un refuso nella parte in cui l'ordinanza indicava una distanza temporale di oltre due anni invece che circa 58 giorni, elemento rilevante a favore della continuazione; (ii) un errore nel riferire tre luoghi di commissione invece di due; (iii) che la contiguità temporale e la prossimità territoriale costituivano indizi forti dell'identità del disegno criminoso e che il Giudice non avrebbe adeguatamente considerato tali elementi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il riconoscimento della continuazione richiede una valutazione approfondita di indicatori concreti (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione preventiva dei reati ecc.) e che incombe sul ricorrente l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno. Pur riconoscendo il refuso sulla distanza temporale indicata nell'ordinanza, la Corte ha ritenuto che tale errore fosse apparente e non incidente, poiché il provvedimento riportava comunque le date precise (24/01/2010 e 24/03/2010) e motivava la non rilevanza del fattore tempo. Ha inoltre rilevato l'assenza di allegazioni concrete che dimostrassero la sussistenza di un disegno criminoso unitario (segnalando, al contrario, la presenza di precedenti che indicano una tendenza a delinquere). Per tali ragioni la decisione del Giudice dell'esecuzione non è risultata manifestamente illogica né violativa di legge. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la formazione del vincolo della continuazione in sede di esecuzione; interpretata come richiedente la prova di indicatori concreti (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione preventiva) e non basata solo su mera contiguità cronologica o identità di titolo di reato.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sul concorso di reati e determinazione della pena; richiamata nel contesto dell'applicazione del beneficio/peggiore cumulazione in caso di riconoscimento della continuazione.

  • art. 27 Cost.

    Richiamata dal ricorrente come principio costituzionale, ma non risultata determinante nella decisione; la Corte ha valutato in primo luogo la corretta applicazione delle norme penali e procedurali relative alla continuazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per giudicare le spese a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede l'esistenza di elementi specifici e concreti che dimostrino una preventiva programmazione unitaria dei reati; la sola contiguità temporale o l'identità del titolo di reato non sono sufficienti.
  • Grava sul ricorrente l'onere di allegare e dimostrare indizi chiari (omogeneità del bene giuridico tutelato, modalità comuni, sistematicità, finalità unitaria) per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione in sede di esecuzione.
  • Errori formali o refusi nel provvedimento (es. indicazione errata dell'intervallo temporale o del numero di luoghi) non comportano automaticamente l'annullamento quando le date e la motivazione sostanziale sono comunque chiare e consentono la comprensione dell'esame compiuto dal giudice.
  • Precedenti penali e la prova di una tendenza abituale a delinquere possono essere interpretati come indice di abitualità e non di un programma criminoso unitario, indebolendo la tesi della continuazione.
  • Se la successione degli episodi appare occasionale o dettata da determinazioni estemporanee, la continuazione va esclusa anche in presenza di contiguità spazio-temporale.

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