Cassazione Civile, Ordinanza n. 12766/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da una società fallita contro il rigetto dell’istanza di ammissione al passivo di un credito vantato nei confronti di un altro fallimento. Il credito riguardava, in prededuzione, canoni di locazione e indennità per l’occupazione di un immobile già locato, costi del personale, prestazioni e utenze, nonché il risarcimento dei danni per la presenza di rifiuti nell’immobile. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione ritenendo la documentazione prodotta priva dei requisiti di prova certa, e comunque insufficiente a dimostrare sia l’an che il quantum dei crediti, rilevando che alcune voci erano fondate solo su perizie di parte. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 1591 c.c. per avere il Tribunale subordinato il credito da occupazione abusiva alla prova di un ulteriore danno patrimoniale, nonostante l’occupazione senza titolo fosse pacifica; 2) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per mancata ammissione di due CTU richieste (valore locativo/costi di manutenzione e costi di rimozione rifiuti), senza pronuncia né motivazione; 3) analoga violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per mancata ammissione della prova testimoniale tempestivamente dedotta; 4) violazione degli artt. 43, 52, 93, 98 e 99 l.fall. e omesso esame di fatti decisivi, per avere il Tribunale valorizzato il ragionamento del giudice delegato e per non avere ammesso CTU, prova orale e non avere considerato buste paga e mail che dimostravano l’uso promiscuo del personale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure, anche se formalmente formulate come violazioni di legge e vizi processuali, miravano in realtà a contestare la valutazione di merito compiuta dal Tribunale sulla insufficienza della prova documentale e sulla mancata dimostrazione dei fatti costitutivi dei crediti. Quanto al motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., la Corte ha osservato che l’omesso esame denunciabile riguarda fatti storici e non elementi istruttori o prove, sicché non è consentito trasformare in vizio di legittimità una critica alla valutazione delle risultanze processuali. Anche la doglianza sulla mancata ammissione della CTU è stata ritenuta inammissibile, perché la scelta di disporre o meno tale mezzo rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo il solo omesso esame di un fatto storico decisivo, dedotto però senza rispettare gli oneri di specificità richiesti. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna alle spese e applicazione delle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il conduttore in mora nella restituzione è tenuto al corrispettivo convenuto fino alla riconsegna; la Corte non entra nel merito della censura, perché la doglianza è stata ricondotta a una richiesta di rivalutazione del merito probatorio.
La censura di ultrapetizione/omessa pronuncia è stata ritenuta, nella sostanza, una critica alla mancata ammissione di mezzi istruttori e alla valutazione del materiale probatorio.
La valutazione delle prove acquisite resta riservata al giudice di merito; in cassazione non è consentito rimettere in discussione il modo in cui il giudice abbia apprezzato documenti ed elementi istruttori.
Le censure formalmente qualificate come violazione di legge sono state ritenute inidonee perché, in concreto, miravano a contestare apprezzamenti di fatto.
Non è configurabile un vizio processuale solo perché il giudice non abbia ammesso richieste istruttorie, ove la doglianza investa in realtà il merito della valutazione probatoria.
L’omesso esame denunciabile riguarda un fatto storico, principale o secondario, e non i singoli elementi di prova o gli esiti dell’istruttoria.
Richiamato nel motivo, ma la Corte non ravvisa una violazione idonea a scardinare la decisione di inammissibilità.
Richiamato nel motivo, senza incidenza sulla decisione di legittimità.
Richiamato nel motivo, senza specifico accoglimento della censura.
L’opposizione allo stato passivo ha natura di giudizio a cognizione piena, ma la censura proposta non ha rispettato i limiti del giudizio di cassazione.
Nel giudizio di opposizione restano fermi gli oneri di specifica allegazione e prova; tuttavia, la doglianza del ricorrente è stata ritenuta meramente valutativa.
È stata applicata una sanzione equitativa per lite ritenuta manifestamente inammissibile.
È stata disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, in ragione della manifesta inammissibilità del ricorso.
La Corte ha richiamato la definizione accelerata e ha fatto proprie le ragioni di inammissibilità già evidenziate nella proposta.
Richiamati per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di impugnazione inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare in vizio di legittimità una critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito: la ricostruzione dell’an e del quantum del credito resta insindacabile se la censura mira solo a una diversa lettura degli elementi istruttori.
- L’omesso esame denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici, principali o secondari, e non singoli documenti, testimonianze o altri elementi di prova; il ricorrente deve indicare con precisione il fatto, il momento della sua deduzione e la sua decisività.
- La mancata ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio non integra di per sé un vizio di legittimità, perché la scelta di disporla rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo dedotto con specificità.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo la cognizione è piena, ma il ricorrente deve comunque rispettare gli ordinari oneri di allegazione e prova; in sede di legittimità non basta invocare astratti principi processuali per ottenere una nuova valutazione del merito.
- Quando il giudice di merito ritiene non provati i fatti costitutivi del credito, il ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a contestare l’apprezzamento delle risultanze documentali e istruttorie senza individuare un effettivo errore di diritto o un omesso esame di fatto storico decisivo.
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