Cassazione Penale, Ordinanza n. 28984/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva affermato la responsabilità per evasione, resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per evasione. Il ricorrente lamenta, in via del tutto generica, il giudizio di responsabilità e la dosimetria della pena, senza però indicare specifiche censure, fatti decisivi, errori di diritto o vizi motivazionali. La Corte di cassazione rileva che il motivo non sviluppa alcuna argomentazione concreta e che non è stato dedotto "alcunchè", per cui il ricorso è inammissibile per assoluta genericità.
Norme richiamate
È la norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello, relativa al delitto di evasione.
È la base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, anche se non è espressamente riportato nel testo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono formulate in modo meramente assertivo e generico, senza indicare specifici profili di errore della decisione impugnata.
- La doglianza sul giudizio di responsabilità o sul trattamento sanzionatorio deve essere sorretta da argomentazioni concrete e puntuali; in difetto, la Corte non può svolgere un riesame di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Quando la sentenza impugnata ha già affermato la responsabilità per evasione, la declaratoria di inammissibilità lascia ferma la condanna di merito
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