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Ordinanza

Ordinanza n. 198/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Questore della Provincia di Milano del 07.10.2025, notificato il 23.10.25, ex lege DL 14/2017 art. 13bis che fa divieto di “accedere e stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici di cui all'articolo 5, comma 1, legge 287 del 28 luglio 1991, ossia A) esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore a 21% del volume e di latte, quali ristoranti, trattorie, tavole, calde, pizzerie birrerie ed esercizi similari; B) esercizi per la somministrazione di bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte di dolciumi, compresi generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia, quali bar caffè gelateria, pasticceria ed esercizi similari; C) esercizi di quelle lettere A e B, in cui la somministrazione di alimenti di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago sale da ballo sale da gioco, locali, notturni, stabilimenti, balneari ed esercizi, similari presenti nell'area perimetrata dei seguenti toponimi nel comune di Milano: Corso Buenos Aires, Piazzale Loreto, viale Brianza, Viale Lunigiana, via Melchiorre Gioia, via Luigi Galvani, Piazza Duca d'Aosta, via Vittor Pisani, Piazza della Repubblica, via Filippo Turati, Piazza Stati Uniti d'America, via Filippo Turati, Piazza Cavour, via Senato e Corso Venezia per la durata di anni 1 (uno)”;

Giustizia amministrativa202600245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento del Questore di Milano che vieta per un anno l'accesso e lo stazionamento nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici situati nell'area perimetrata di Milano indicata nell'atto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento questorile adottato ai sensi dell'art. 13-bis del d.l. n. 14/2017, convertito e modificato, con il quale gli è stato imposto per un anno il divieto di accedere e stazionare nelle immediate vicinanze di determinati esercizi pubblici compresi in un'area del Comune di Milano. Il provvedimento si fonda su un'annotazione di polizia giudiziaria della DIGOS, dalla quale risulta che il ricorrente sarebbe stato identificato tra i soggetti facinorosi che avevano assunto comportamenti violenti e ostili nei confronti delle forze dell'ordine; per tali fatti egli è stato deferito all'autorità giudiziaria per le fattispecie previste dall'art. 13-bis, comma 1, del d.l. n. 14/2017. In sede cautelare il ricorrente ha prospettato un pregiudizio derivante dalle limitazioni alla mobilità, dal recesso dal contratto esercitato dall'organizzazione Milano-Cortina 2026 e dalla possibile compromissione della frequenza del corso di studi presso l'I.E.D.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente il periculum in mora. In particolare, le limitazioni alla libertà di circolazione non sono state ritenute, allo stato, idonee a cagionare un danno grave e irreparabile ai diritti fondamentali del ricorrente, anche perché il provvedimento consente di richiedere alla Questura specifiche autorizzazioni per sopravvenute esigenze di mobilità, salute e lavoro. Il recesso dal contratto esercitato dall'organizzazione Milano-Cortina 2026 non è apparso motivato esclusivamente dal divieto impugnato. Il giudice ha inoltre escluso, allo stato, che la misura impedisca la regolare frequenza del corso di studi, poiché il divieto riguarda soltanto l'accesso e lo stazionamento nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici presenti nell'area delimitata, senza precludere la mobilità nell'area né l'accesso all'I.E.D. La domanda cautelare è stata quindi negata, con compensazione delle spese della fase.

Norme richiamate

  • art. 13-bis d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, conv. in l. n. 48/2017

    "accedere e stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici"

    La disposizione costituisce la base normativa del divieto questorile oggetto di impugnazione; l'ordinanza non definisce in via conclusiva la legittimità sostanziale della misura, ma ne considera gli effetti ai fini cautelari.

  • art. 11 d.l. n. 130/2020, conv. in l. n. 173/2020

    La norma è richiamata nel testo quale disposizione modificativa dell'art. 13-bis del d.l. n. 14/2017.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare sulla quale il TAR è chiamato a pronunciarsi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Ai fini della tutela cautelare, la limitazione della libertà di circolazione derivante da un divieto questorile non integra necessariamente un danno grave e irreparabile quando il provvedimento consenta di richiedere autorizzazioni specifiche per sopravvenute esigenze di mobilità, salute o lavoro.
  • Quando il divieto questorile riguarda esclusivamente l'accesso e lo stazionamento nelle immediate vicinanze di determinati esercizi pubblici, esso non impedisce di per sé la mobilità generale nell'area interessata né la frequenza di un istituto situato nella medesima area, se l'accesso a quest'ultimo non è direttamente vietato.
  • Il pregiudizio cautelare allegato dal destinatario di un provvedimento amministrativo deve essere causalmente riferibile all'atto impugnato; non sussiste tale requisito quando la conseguenza sfavorevole dedotta, come il recesso da un contratto, non risulti motivata esclusivamente dal provvedimento contestato.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaOrdine e sicurezza pubblicaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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