Cassazione Penale, Sentenza n. 4896/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la decisione della Corte di appello di Brescia che aveva disposto la consegna, condizionata al suo reinvio, nei confronti della stessa in esecuzione di mandato di arresto europeo per i reati di associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio. I motivi dedotti in cassazione riguardavano: (1) la mancata concessione di un termine a difesa (denunciata come violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. e degli artt. 24 e 111 Cost.), in quanto il m.a.e. era pervenuto solo il 16/12/2022, il procedimento era complesso e le accuse generiche; (2) l'omessa valutazione e richiesta di accertamenti individualizzati sulle condizioni di detenzione in Belgio, alla luce di precedenti pronunce della Corte EDU e della normativa (art. 16 L. n.69/2005), che avrebbero potuto far emergere profili di violazione dell'art. 3 CEDU.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato che, nel frattempo, le autorità giudiziarie belghe avevano formalmente revocato il mandato di arresto europeo (nota del 25/01/2023) e la ricorrente era stata rimessa in libertà (provvedimento del 26/01/2023). Tale sopravvenuta revoca ha fatto venir meno il presupposto della procedura di consegna, rendendo improcedibile l'esame dei motivi del ricorso; perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma che disciplina le garanzie difensive in materia di provvedimenti cautelari e procedure speciali; la ricorrente denunciava la violazione per mancata concessione di un termine a difesa, ma la Corte di cassazione non ha esaminato il merito per sopravvenuta revoca del mandato.
art. 24 Cost.
Principio costituzionale del diritto di difesa invocato dalla ricorrente; la questione non è stata esaminata nel merito a causa della revoca del mandato di arresto.
art. 111 Cost.
Principio costituzionale relativo al giusto processo; richiamato dalla difesa nell'ambito della lamentata carenza di termini a difesa, ma non valutato sostanzialmente dalla Corte di cassazione per sopravvenuta inattualità della controversia.
art. 3 CEDU
Norma sui trattamenti contrari all'articolo 3 (tortura e trattamenti inumani o degradanti); la difesa sollecitava accertamenti sulle condizioni carcerarie in Belgio, ma la Cassazione non ha esaminato la richiesta per sopravvenuta revoca del mandato.
Disposizione relativa all'attuazione del mandato di arresto europeo e alle verifiche sulle condizioni di detenzione: la difesa sosteneva l'obbligo di accertamenti individualizzati; la Corte non ha pronunciato una valutazione sul punto per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Limiti di impugnazione in Cassazione per le decisioni in materia di estradizione/consegna; menzionata in relazione ai limiti sostanziali e formali del ricorso presentato.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 18/12/2020)
Norma che consente la trattazione scritta se non richiesta la discussione orale nei termini; applicata procedimentalmente nel processo di cassazione (discussione in forma scritta).
art. 22, comma 5, L. n.69/2005
Previsione procedurale/amministrativa connessa agli adempimenti successivi alle decisioni in materia di mandato di arresto europeo; richiamata dalla Corte per gli adempimenti della cancelleria dopo l'annullamento.
Massime di principio
- Se l'autorità che ha emesso il mandato di arresto europeo revoca tale mandato, la questione relativa alla consegna diventa priva di oggetto e i giudizi successivi possono essere estinti o le sentenze impugnate annullate senza rinvio per sopravvenuta inattualità.
- Le questioni sulla mancata concessione di termini a difesa e sulle violazioni del diritto di difesa devono essere prospettate tempestivamente e con richieste puntuali: la mera presentazione di note in ristretti termini può non essere ritenuta sufficiente se non supportata da istanze formali e documentazione che giustifichi la necessità di ulteriori termini.
- Le doglianze relative alle condizioni detentive in uno Stato terzo (art. 3 CEDU) richiedono accertamenti individualizzati e prove concrete; riferimenti generici a pronunce precedenti della Corte EDU possono non bastare per ottenere automaticamente ulteriori verifiche.
- Nei procedimenti di cassazione per questioni connesse a mandati di arresto europei, il mutamento della situazione fattuale o procedimentale sul piano internazionale (es. revoca del mandato, rilascio dell'interessato) può assorbire le censure e impedire una pronuncia sul merito.
- La trattazione in forma scritta è possibile se non è richiesta la discussione orale nei termini previsti dalla norma, per cui le parti che intendono discutere oralmente devono farne esplicita e tempestiva richiesta.
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