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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41902/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari del 07/10/2021 che aveva rigettato l'appello contro l'ordinanza del GIP del 27/11/2020. Oggetto: sequestro preventivo disposto il 03/07/2020 a fini di confisca diretta di denaro per euro 7.469.228,65 a carico della società "Consorzio Energetico Italiano s.r.l." (CEI) e, in subordine, sequestro per equivalente fino a euro 101.740,70 riconducibile a presunta evasione IVA. Il reato contestato a Razzauti è l'omessa presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 2015 (d.lgs. n.74/2000, art.5, comma 1) con evasione di euro 101.740,70. La difesa ha dedotto errata applicazione della norma sostenendo che: le fatture relative alla fornitura di energia si riferivano a prestazioni eseguite nel dicembre 2014 e quindi l'obbligo dichiarativo andava riferito all'anno 2015; CEI aveva ceduto i crediti verso Velga a Entraco e i pagamenti sarebbero ricollegabili al 2014; inoltre Razzauti era divenuto amministratore della CEI solo il 19/10/2016. Il Tribunale aveva ritenuto che si trattasse di contratti di somministrazione e che l'IVA fosse esigibile al momento del pagamento (avvenuto nel 2015), non del consumo, applicando i criteri del d.P.R. n.633/1972.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze prospettate attengano a valutazioni di fatto e all'interpretazione di rapporti contrattuali (piani non sindacabili in questa sede) e non a violazioni di legge o a vizi della motivazione che siano radicali (mancanza o apparente motivazione). La Corte ha richiamato il limite del sindacato ex art.325 cod. proc. pen. sulle ordinanze in materia di misure cautelari reali, confermando che non è ammessa la rilettura delle scelte valutative sui fatti e sui contratti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5, comma 1

    Norma sostanziale del reato fiscale contestato: omessa presentazione della dichiarazione IVA. La Corte non entra nel merito della qualificazione sostanziale dei fatti, limitandosi a ricordare che è questa la norma che ha originato il sequestro per evasione contestata.

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 6 (commi rilevanti)

    Interpretato dal Tribunale nel senso che le cessioni periodiche o continuative in esecuzione di contratti di somministrazione si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo, con conseguente esigibilità dell'IVA nel momento del pagamento e non al momento materiale della fornitura.

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7

    Interpretazione del Tribunale richiamata dalla Corte: l'obbligo di versamento dell'IVA sussiste anche in caso di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti e per l'intero ammontare indicato.

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Limiti del sindacato della Cassazione sulle ordinanze di riesame cautelare: il ricorso è ammesso solo per violazione di legge (error in iudicando/procedendo) e per vizi della motivazione tali da integrarne la totale assenza o l'apparenza; non è ammessa la rilettura delle valutazioni di fatto o dell'interpretazione di atti privati/contratti.

  • art. 125, cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto all'obbligo di motivazione; la violazione dell'obbligo motivazionale può costituire motivo di cassazione se la motivazione è priva o meramente apparente.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per liquidare l'onere economico a carico del ricorrente.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    Richiamato nella requisitoria del Pubblico Ministero che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso ai sensi della normativa citata; contestualizza la posizione del PM nella fase di udienza.

  • Corte Costituzionale, sentenza n.186 del 13/06/2000

    Richiamata per escludere che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, giustificando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie in misura equitativa.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in sede di riesame di misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge o per radicali vizi di motivazione (mancanza o apparente motivazione); i profili di fatto e le diverse interpretazioni di atti privati/contrattuali non sono sindacabili in questa sede.
  • Quando si impugna un sequestro preventivo per reati fiscali è necessario articolare censure che evidenzino specifiche violazioni normative o lacune sostanziali nella motivazione dell'ordinanza, non semplici contrapposizioni sulla ricostruzione fattuale.
  • In materia IVA, nei contratti di somministrazione la disciplina fiscale (d.P.R. n.633/1972, art.6) fa riferimento al momento del pagamento per l'esigibilità dell'imposta; pertanto, la qualificazione giuridica del rapporto (somministrazione vs. altra tipologia contrattuale) è determinante per la collocazione temporale dell'obbligo dichiarativo.
  • L'art.21, comma 7, del d.P.R. n.633/1972 stabilisce la responsabilità fiscale anche per fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti: l'obbligo di versamento sussiste per l'intero ammontare indicato, circostanza che può giustificare misure cautelari per equivalente o per confisca diretta.
  • Se il gravame si fonda su interpretazioni contrattuali alternative (ad es. cessione di crediti, data di incasso effettivo), il rimedio corretto è farne valere le specifiche implicazioni giuridiche e normative nei gradi di merito, ovvero segnalare eventuali specifiche e gravi violazioni di legge per poter accedere al sindacato della Cassazione.
  • La difesa deve distinguere chiaramente i profili di fatto da quelli di diritto e, nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari, concentrare i motivi sull'erronea applicazione di norme o sulla mancanza/apparenza della motivazione per evitare l'inammissibilità.

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