Cassazione Penale, Sentenza n. 20378/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in quattro motivi: (1) vizio di calcolo della prescrizione e erronea applicazione dell'art. 175 cod. proc. pen. (comma 8) con contestuale censura sul mancato computo della sospensione emergenziale Covid; (2) vizio di motivazione e carenza di prova circa la disponibilità e la sottrazione delle scritture contabili, che sarebbero state in realtà nella disponibilità della figlia e del ragioniere; (3) mancata prova del dolo specifico richiesto per il reato di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 l.f.), con riferimento alla distanza temporale degli eventi e al limitato numero di creditori danneggiati; (4) richiesta di riqualificazione in bancarotta semplice a titolo di colpa, che determinerebbe la prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come complessivamente infondato. Sul primo motivo ha ritenuto in parte manifestamente infondato e in parte fondato ma non decisivo: ha confermato la corretta applicazione dell'art. 175, comma 8, con sospensione della prescrizione dal 23/01/2012 al 20/05/2015, e ha invece accolto la censura circa l'inapplicabilità della sospensione emergenziale Covid al periodo dedotto, per cui tale sospensione non opera nel caso specifico; tuttavia il calcolo complessivo porta all'estinzione del reato solo il 4/08/2024, quindi non oggi. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto provata la condotta di sottrazione/distruzione e/o omessa istituzione delle scritture contabili attribuibile a Pasini, confermando la ricostruzione della Corte di appello (anche sulla base degli accertamenti della Guardia di Finanza e del comportamento del ragioniere). I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati infondati: è stata confermata la sussistenza del dolo specifico finalizzato a pregiudicare i creditori e a conseguire ingiusto profitto, escludendo la riqualificazione nella bancarotta semplice colposa. Nel complesso il giudizio di responsabilità reso in appello è stato confermato.
Norme richiamate
L'ultimo comma (comma 8) opera per i casi di restituzione in termini concessa agli imputati già dichiarati contumaci secondo il previgente regime: ai fini della prescrizione non si computa il tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale e la notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione
art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (discipline emergenziali Covid)
La sospensione emergenziale della prescrizione si applica solo ai procedimenti e ai relativi termini effettivamente pendenti e operanti nel periodo di sospensione; non opera per periodi nei quali non si sono svolte attività processuali rilevanti
art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare
Punisce la bancarotta documentale (sottrazione/distruzione o omessa istituzione dei libri e scritture) e richiede, per la forma cd. 'specifica', il dolo diretto a recare pregiudizio ai creditori e/o a procurare un ingiusto profitto
Norma relativa alla bancarotta semplice (colposa); la corte ha verificato che, per le condotte contestate e gli indici di fraudolenza emersi, la forma dolosa era provata e la riqualificazione in colposa non era possibile
Riguarda l'accertamento della non esecutività della sentenza per omessa notificazione da parte del giudice dell'esecuzione; la Corte ha distinto i casi trattati da questa norma da quelli di restituzione in termini ex art. 175
legge 28 aprile 2014, n. 67 (e art. 15-bis transitorio)
La disciplina transitoria mantiene l'applicazione, per gli imputati già dichiarati contumaci alla data del 22/08/2014, della previgente previsione di restituzione in termini, con gli effetti di sospensione della prescrizione disposti dall'art. 175 prima delle modifiche
Massime di principio
- La restituzione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. (previgente formulazione) può comportare la sospensione del termine di prescrizione per il periodo intercorrente dalla notificazione dell'estratto contumaciale alla notificazione dell'ordinanza che concede la restituzione, quando il giudice accerti che la notificazione non ha effettivamente messo a conoscenza l'imputato.
- La sospensione emergenziale della prescrizione prevista dal d.l. Covid opera solo se nel periodo di sospensione vi erano termini processuali effettivamente pendenti e attivi; non si applica automaticamente a fatti o procedimenti che non hanno visto svolgersi atti processuali nel periodo considerato.
- Nelle ipotesi di bancarotta documentale la sottrazione o la mancata istituzione di scritture relative al periodo di amministrazione dell'imprenditore può integrare la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale specifica se emergono indici di volontà di impedire la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti societari.
- L'imprenditore non è esonerato dalla responsabilità per le scritture anche quando abbia delegato la tenuta della contabilità a professionisti: opera una presunzione semplice circa la vigilanza e la responsabilità del titolare, superabile solo con prova rigorosa e convincente.
- Per richiedere la riqualificazione da bancarotta fraudolenta documentale a bancarotta semplice (colposa) è necessario che venga meno la prova del dolo specifico; se il giudice ritiene provati indici concreti di fraudolenza finalizzata a pregiudicare i creditori, la riqualificazione non è ammissibile.
- Nel calcolo della prescrizione è essenziale considerare separatamente interruzioni e sospensioni (anche quelle disposte per restituzione in termini) e verificare la concreta operatività di sospensioni straordinarie (es. emergenziali).
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