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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15001/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'irrogazione, da parte del Direttorio della Banca d'Italia, di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 22.000 nei confronti di un ex componente del consiglio di amministrazione di una banca di credito cooperativo, per carenze nel governo, nella gestione e nel controllo dei rischi, con riflessi sulla situazione patrimoniale, nonché per posizioni ad andamento anomalo e previsioni di perdite non segnalate all'organismo di vigilanza. L'interessato ha proposto opposizione ex art. 145 t.u.b. davanti alla Corte d'appello di Roma, chiedendo l'annullamento o la declaratoria di inefficacia dell'atto sanzionatorio e, in subordine, la riduzione della sanzione al minimo edittale. La Corte d'appello ha rigettato l'opposizione. Avverso tale decisione il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso; la Banca d'Italia ha resistito con controricorso e non ha aderito alla rinuncia.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente, ritenendola conforme ai requisiti di cui all'art. 390, comma 2, c.p.c.; ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre posto le spese del giudizio di cassazione a carico del ricorrente, non essendovi adesione alla rinuncia da parte della Banca d'Italia, e ha escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 145 t.u.b.

    Indica il rimedio dell'opposizione avverso le sanzioni amministrative irrogate dall'autorità di vigilanza bancaria, davanti alla Corte d'appello.

  • art. 390, secondo comma, c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se depositata con i requisiti di legge, consente la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391 c.p.c.

    In presenza di rinuncia rituale al ricorso, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio.

  • art. 13, d.P.R. 115/2002

    È richiamato solo indirettamente per escludere l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se conforme ai requisiti formali previsti dall'art. 390, comma 2, c.p.c., comporta l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
  • In mancanza di adesione alla rinuncia da parte della controparte, le spese del giudizio di cassazione restano a carico del ricorrente rinunciante.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso, non si applica l'ulteriore contributo unificato dovuto nei casi di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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