Cassazione Penale, Ordinanza n. 30809/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato per la violazione dell'art. 10, comma 2, del d.l. n. 14 del 2017 alla pena di due anni e sei mesi di reclusione, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, il suo appello. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che il ritardo nell'impugnazione non sarebbe a lui imputabile, perché non avrebbe avuto conoscenza del decreto di citazione a giudizio, asseritamente notificato in un indirizzo diverso da quello di residenza. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge lamentando che la dichiarazione di inammissibilità dell'appello era stata pronunciata con sentenza e non con ordinanza, forma che, secondo la difesa, sarebbe invece imposta dalla legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, poiché gli atti processuali smentivano la tesi difensiva: la notifica del decreto di citazione risultava eseguita a mani della cognata dell'imputato, con attestazione dell'ufficiale giudiziario circa capacità e convivenza, elemento ritenuto prevalente sulle eventuali risultanze anagrafiche discordanti. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che l'inammissibilità dell'appello può essere dichiarata in ogni stato e grado del giudizio e, se non rilevata con ordinanza, può essere pronunciata anche con sentenza. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017
indicato come base del reato per cui l'imputato era stato condannato in appello, senza ulteriori precisazioni sul contenuto della fattispecie nel testo disponibile
art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
l'inammissibilità dell'appello può essere dichiarata in ogni stato e grado del giudizio; se non rilevata con ordinanza, può essere pronunciata anche con sentenza
non è espressamente richiamato nel testo, ma il provvedimento dispone la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In tema di notificazioni all'imputato non detenuto, l'attestazione dell'ufficiale giudiziario circa la consegna dell'atto a persona convivente con il destinatario prevale sulle risultanze anagrafiche eventualmente discordanti, salvo che l'imputato deduca in modo specifico la mancata conoscenza dell'atto e gli elementi utili per consentire al giudice gli opportuni accertamenti officiosi.
- La doglianza sulla tardività dell'impugnazione è manifestamente infondata quando sia smentita dagli atti processuali che attestano una rituale notificazione dell'atto presupposto.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello non è vincolata, quanto alla forma, alla sola ordinanza: ove non sia stata rilevata con ordinanza, può essere legittimamente pronunciata anche con sentenza.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili alla parte ricorrente, possono essere poste a suo carico le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende.
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